[16/02/2012] News

Ue: maggiore protezione per lo smeriglio

L'Ue propone una maggiore protezione del pesce smeriglio a livello internazionale. E lo fa con una proposta di decisione del Consiglio europeo. Una proposta relativa alla presentazione di una modifica dell'appendice III - ossia l'elenco delle specie protette da singoli stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori - della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Cites, attuata nell'Unione europea mediante il regolamento 338/97).

La specie Lamna nasus è molto vulnerabile alla pressione sulle risorse ittiche a causa della sua bassa riproduttività. E proprio perché negli ultimi decenni, nell'Atlantico settentrionale se ne è registrato un brusco declino, l'Ue ha proibito la pesca di tale specie. Un divieto applicabile alle navi battenti bandiera Ue e extra Ue che svolgono le loro attività nelle acque dell'Unione.
Ma lo sfruttamento delle risorse in altri oceani dell'emisfero australe è per lo più non gestito e verosimilmente non sostenibile.

L'Unione ritiene che tale specie possa essere minacciata di estinzione a livello mondiale se non si sottopone a rigorosa regolamentazione il commercio internazionale al fine di evitare un utilizzo incompatibile con la sua sopravvivenza. Tanto che in occasione delle CoP14 (2007) e CoP15 (2010) della Cites, ne ha proposto l'iscrizione nell'appendice II, ossia l'elenco delle specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza (fra l'altro gli esemplari devono essere accompagnati da documento d'esportazione numerato).
Però, tali proposte non hanno raggiunto la soglia dei 2/3 delle Parti necessaria ai fini della loro adozione a norma della convenzione Cites.

Poiché non si registra alcun segnale di recupero della specie e in assenza di un regime internazionale mirato a garantirne la gestione e la conservazione in tutte le zone di ripartizione, l'Ue ha ritenuto necessario un'ulteriore azione finalizzata a proteggere la specie. Ossia richiede l'inclusione della specie nell'appendice III.

Il commercio internazionale svolge un ruolo importante nello sfruttamento eccessivo dello smeriglio. Attualmente, però, non esistono dati specifici convenuti a livello internazionale relativi allo scambio di esemplari di smeriglio e la raccolta di tali dati è necessaria per valutare l'impatto del commercio internazionale sulla conservazione della specie.

Dunque, l'iscrizione dello smeriglio nell'appendice III potrà incidere sulle esportazioni, dato che tutte le esportazioni di smeriglio dall'Unione dovranno essere corredate di una licenza di esportazione che certifichi la legalità delle catture. Mentre ltri tipi di scambi (esportazione verso l'UE o scambi fra Parti extra-Ue) esigono che il paese esportatore rilasci un certificato di origine.

Inoltre l'iscrizione potrebbe far sì che tutte le Parti della Cites ottengano almeno i dati relativi all'origine e ai quantitativi degli esemplari commercializzati, il che potrà consentire di migliorare la base di conoscenze sui fattori che incidono sulla conservazione dello smeriglio per eventuali misure di conservazione o scambio che gli Stati o le organizzazioni potrebbero voler adottare in futuro.

Con l'iscrizione della nuova specie le Parti della Cites potrebbero prestare un'attenzione particolare alle condizioni alle quali sono catturati e scambiati gli esemplari di smeriglio ed è suscettibile di promuovere l'adozione di misure di conservazione, se non ancora adottate, al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile.

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