[18/06/2012] News

Ricostituzione del tonno rosso, modificato il regolamento europeo del 2009

L'Ue, con una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato, modifica il regolamento del 2009 sul piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per adeguarsi alla decisione presa dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (Iccat).

L'Iccat, ha adottato due raccomandazione volte a istituire un nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in sostituzione del precedente piano di ricostituzione. Al fine di ricostituire lo stock, nella riunione del 2010 l'Iccat - attraverso la raccomandazione 10-04 - ha previsto un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, (in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento) e ha previsto per il 2012 ulteriori pareri del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (Scrs) sull'individuazione di zone di riproduzione e sulla creazione di santuari.

Visto che l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e, vista la raccomandazione vincolante, l'Ue ha recepito tale provvedimento e, dato che  talune disposizioni del regolamento del 2009 sono diventate obsolete, l'Ue ha deciso di sopprimerle, mentre ha deciso di aggiornarne altre per essere adeguate ai cambiamenti della legislazione, in particolare quelli risultanti dall'adozione del regolamento che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Per esempio dà una nuova definizione di "attività di trasferimento" ("qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia di trasporto; di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto a un'altra gabbia di trasporto; di una gabbia contenente tonno rosso da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore; di tonno rosso morto dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria; da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina o a una nave da trasporto, o di una gabbia contenente tonno rosso da un allevamento all'altro; di tonno rosso vivo da una tonnara a una gabbia di trasporto"), e anche di "allevamento" ("l'ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a sei mesi, al fine di aumentarne la biomassa").

È stabilito che la pesca del tonno rosso con reti a circuizione sia vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 maggio. Quindi il regolamento aggiunge che "l'obiettivo del piano di ricostituzione che è in vigore dal 2007 fino a tutto il 2022, è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità pari almeno al 60 %".

Per quanto riguarda la capacità di pesca, questa dovrà essere ridotta in modo da eliminare: entro l'inizio del 2010 e per ciascuno Stato membro, almeno il 25 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato; entro l'inizio del 2011 e per ciascuno Stato membro, almeno il 75 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato; entro l'inizio del 2012 e per ciascuno Stato membro, almeno il 95 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato. Ed entro l'inizio del 2013 e per ciascuno Stato membro, il 100% della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato.

Il calcolo della riduzione della capacità di pesca si basa sui tassi di cattura annuali per categoria di nave secondo la metodologia approvata nella riunione annuale dell'Iccat del 2009. Questo requisito di riduzione non viene applicato a uno Stato membro in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca è commisurata al suo contingente.

Inoltre il regolamento prevede che entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettano alla Commissione il piano di pesca annuale provvisorio per l'anno successivo, mentre entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale definitivo. La Commissione compila, prima, i piani di pesca nazionali provvisori annuali e li integra nel piano di pesca dell'Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell'Iccat per l'approvazione da parte dell'Iccat. Successivamente la Commissione compila i piani di pesca nazionali definitivi annuali e li integra nel piano di pesca dell'Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell'Iccat entro il primo marzo di ogni anno.

Comunque, ciascuno Stato membro deve elaborare un piano di gestione riguardante la capacità di pesca per il periodo 2010-2013. Tale piano è presentato alla Commissione entro il 15 agosto 2009 e comprende varie informazioni incluse quelle relative ai metodi impiegati in aggiunta alla demolizione delle navi, per eliminare la capacità eccessiva. Se necessario, il piano viene modificato e presentato alla Commissione su base annuale entro il 15 agosto di ogni anno.

La Commissione compila i piani di gestione nazionali e li integra nel piano di gestione della capacità di pesca dell'Unione che deve essere trasmesso all'Iccat per discussione e approvazione. Al fine di prevedere condizioni uniformi per quanto riguarda le operazioni di trasferimento, le operazioni di ingabbiamento e la registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare, il nuovo regolamento attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione. 

 

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