[08/04/2013] News

Caccia, illegittimi piani di prelievo e abbattimento selettivo degli ungulati senza il parere Ispra

In questi anni si è molto discusso se per i piani di prelievo ed abbattimento selettivo degli ungulati, dentro e fuori le aree protette, ci fosse bisogno del parere obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l'ennesima conferma viene da una sentenza  del Tribunale amministrativo regionale delle Marche: «Sono illegittimi i piani di prelievo delle Province di Pesaro e Urbino e di Macerata relativi al capriolo e al daino per la stagione 2011/2012 senza specifico parere Ispra. Anche se il parere Ispra è stato acquisito con riguardo al calendario venatorio 2011/2012, lo stesso andava nuovamente acquisito con riguardo ai piani in esame, perché il calendario venatorio si limita a stabilire i periodi in cui è consentita la caccia alle varie specie, mentre i piani di abbattimento selettivo contengono il dato più importante, ossia il numero di capi che si possono legittimamente abbattere nell'arco della stagione venatoria».

Il Tar delle Marche da quindi ragione alla Lega per l'abolizione della caccia che aveva chiesto l'annullamento  della delibera regionale n. 1172 del 8-8-2011 "Approvazione Piani di prelievo delle Province di Pesaro e Urbino e Macerata relativi a capriolo e daino per la stagione 2011/2012" e di tutti gli atti ad essa collegati per «Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. n. 157/1992 e dell'art. 11-quaterdecies L. n. 248/2005. Difetto di istruttoria e di motivazione». Secondo la Lac «Per quanto riguarda il piano della Provincia di Pesaro e Urbino non è stato acquisito il prescritto parere dell'Ispra, mentre per quanto riguarda il piano della Provincia di Macerata, lo stesso è stato approvato nonostante il parere contrario del predetto Istituto (parere che non viene preso in considerazione nella deliberazione impugnata)».

Il Tar fa notare che «In sede di delibazione della domanda cautelare, avendo la Regione e la Provincia di Pesaro e Urbino evidenziato a vario titolo la non necessità del parere Ispra, il Tribunale ha disposto istruttoria, chiedendo al dirigente regionale competente di relazionare sull'iter di approvazione dei Piani di prelievo oggetto del presente ricorso (con particolare riferimento alla necessità o meno dell'acquisizione del parere dell'Ispra e della normativa regionale e sub-regionale applicabile)».

Acquisita lsa relazione, il Tar Marche Tribunale ha accolto la domanda cautelare perché «Per quanto riguarda il piano di prelievo della Provincia di Macerata, dagli atti di causa emerge che la Provincia aveva richiesto il parere dell'Ispra, ma che non ha poi tenuto conto del parere sostanzialmente negativo rilasciato dall'Istituto (e questo si riverbera, se non altro in termini di difetto di istruttoria, sull'atto regionale impugnato); per quanto riguarda la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione nel provvedimento impugnato afferma di avere acquisito il parere dell'ISpra (parere che riguardava il Calendario venatorio 2011/2012 e non i piani provinciali di prelievo degli ungulati), mentre nelle memorie difensive sostiene che il parere dell'Ispra è validamente suffragato dal parere dell'Osservatorio faunistico regionale. A parte la contraddittorietà intrinseca di tali asserzioni e in disparte la considerazione che nella deliberazione n. 1172/2011 non si fa menzione del parere dell'Osservatorio, non è stata dimostrata l'assimilazione dell'Osservatorio Faunistico agli "Istituti regionali" di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 5, L. n. 248/2005"».

La Provincia di Pesaro e Urbino ha, per un verso, revocato in autotutela la deliberazione impugnata; dall'alra ha approvato la prosecuzione del Piano di prelievo selettivo per il periodo 16 gennaio - 15 marzo 2012.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 la causa è passata in decisione. Ma alla fine il Tar ha deciso che il ricorso è fondato, sostanzialmente per le stesse ragioni indicate dal Tribunale nell'ordinanza cautelare e che «Si deve rilevare una certa confusione nelle argomentazioni addotte dalla Regione a difesa del proprio operato». In una memoria la Regione Marche affermava: «Poiché la caccia di selezione degli ungulati è stata circoscritta al periodo temporale fissato dal calendario venatorio e poiché quest'ultimo è conforme alla legge statale, era superfluo un nuovo parere dell'ISpra».

Ma anche le due provine avevano fatto diversi pasticci: - Pesaro e Urbino ha acquisito il parere dell'Ispra «Nell'ambito del procedimento di approvazione del calendario venatorio 2011/2012 per consentire il prelievo venatorio dei cervidi in forma selettiva al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla L. n. 157/1992»; la Provincia di Macerata ha inviato il suo piano alla Regione prima di aver acquisito il parere Ispra. E i,l Tar sottolinea che «Tutto questo non fa altro che rafforzare il convincimento del Collegio circa la sostanziale elusione delle disposizioni della L. n. 157/1992 e della L. n. 248/2005 (risultando confermato che il parere Ispra andava acquisito)». Inoltre il Tar ha evidenziato che «L'Osservatorio faunistico regionale non risulta essere equiparabile agli istituti regionali di cui parla l'art. 11-quaterdecies, comma 5, della L. n. 248/2005.

Ebbene, tale assunto appare confermato da quanto la Regione ha affermato nella deliberazione n. 1609/2011, e cioè che l'Osservatorio svolge le medesime funzioni della struttura competente a curare l'istruttoria dei piani in esame». Per questo è stato accolto il ricorso della Lac ed ha messo probabilmente la parola fine sull'obbligatorietà del parere Ispra suio piani di prelievo e abbattimento selettivo degli ungulati.

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