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[ 10 marzo 2010 ] Rifiuti e bonifiche

Il decreto sull'emergenza in campania non è incostituzionale

Eleonora Santucci

LIVORNO. Il decreto legge sull'emergenza rifiuti in Campania (convertito successivamente in legge) nella parte in cui prevede un trattamento penale più severo per gli illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale, non è incostituzionale. Perché costituisce una risposta del legislatore per fronteggiare la situazione straordinaria di necessità e d'urgenza. Dunque non sussiste la violazione né dell'articolo 3, né dell'articolo 25 della Costituzione.

Lo afferma la Corte costituzionale - chiamata a risolvere la questione dal giudice monocratico di Torre Annunziata - proprio mentre la Corte di giustizia europea condanna l'Italia per non aver creato in Campania una rete integrata e adeguata di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti idonei a consentire l'autosufficienza in materia, improntata al criterio della prossimità geografica .

Oltre alla ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali vivono ed operano nelle aree campane di "interesse ambientale" e la rimanente popolazione, il giudice monocratico di Torre Annunziata accusa il decreto di introdurre una "norma penale in bianco", perché il provvedimento dell'Esecutivo, dichiarativo dello stato di emergenza per la raccolta dei rifiuti, non è "semplice elemento di specificazione o caratterizzazione della fattispecie", ma si pone come norma di riferimento per l'individuazione di un "presupposto costitutivo del reato".

Il decreto legge - e anche la legge di conversione - "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale" prevede una particolare disciplina sanzionatoria per la sola area geografica in cui è in vigore lo stato di emergenza.

In particolare prevede che chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, sia punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi.

E prevede che chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente sia punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Mentre se si tratta di rifiuti pericolosi prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro.

Secondo la Corte Costituzionale la circostanza che i destinatari di tali norme penali siano prevalentemente gli abitanti delle zone in cui è stata dichiarata l'emergenza pone in rilievo che i soggetti tutelati dalle disposizioni sono proprio le popolazioni coinvolte, di volta in volta, dall'emergenza rifiuti. Evidentemente il legislatore ritiene tali popolazioni meritevoli di una tutela rafforzata in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano.

Quindi la disciplina sanzionatoria contenuta nel decreto oltre a non violare l'articolo 3 della costituzione (l'articolo che prevede il diritto dell'uguaglianza) non violerebbe neanche la disposizione costituzionale secondo cui "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (articolo 25 Cost.)

Dunque, le disposizioni del decreto sull'emergenza rifiuti non appartengono alla categoria delle cosiddette "norme penali in bianco", perché la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. "La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell'autorità governativa, è solo una condizione di fatto per l'applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente".