[13/02/2013] News

Per difendere mare e coste dal petrolio, ecco le nuove regole del ministero dell'Ambiente

Il “Piano operativo” aggiorna dopo 25 anni le procedure di intervento e di emergenza

Il ministero dell'Ambiente in una nota sottolinea che l'obiettivo del "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e altre sostanze nocive", approvato oggi con un decreto dal ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, è quello di «Proteggere i mari e gli oltre 8.000 chilometri di coste dell'Italia da inquinamenti accidentali, da petrolio e idrocarburi, dalle conseguenze pericolose per l'ambiente di naufragi di mercantili o di incidenti marittimi».

Per dare un'immediata risposta a possibili sciagure, come le troppe che in passato hanno contaminato le acque italiane e il bacino del Mediterraneo, «Il piano coordina le attività che devono essere condotte dalle autorità competenti ad intervenire in caso di un incidente marino che può causare inquinamento accidentale (o deliberato) - spiega il ministero dell'ambiente -  Il piano inoltre stabilisce le procedure necessarie perché la flotta antinquinamento del ministero, proprio nella logica del coordinamento, possa essere impiegata dalle autorità marittime».

Vengono indicati i diversi fattori di rischio, le tipologie di emergenza e come comportarsi attraverso situazioni operative di prevenzione dell'inquinamento e di recupero e smaltimento delle sostanze inquinanti, a seconda dei tratti di mare e di costa interessati da eventuali inquinamenti. Lo scopo del piano è «Fornire uno strumento per l'organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e il coordinamento delle operazioni di lotta agli inquinamenti accidentali e deliberati nelle acque territoriali».

Il ministro Clini spiega: «Siamo intervenuti per disciplinare e aggiornare, dopo 25 anni dal piano precedente, il coordinamento tra gli enti e le strutture interessate e le misure organizzative da adottare a livello centrale e periferico per consentire una direzione efficace delle operazioni di disinquinamento; per fissare le misure procedurali di supporto economico e finanziario da mettere in atto per sostenere gli interventi; per definire le direttive per l'attuazione degli accordi internazionali da mettere in atto con le autorità dei Paesi confinanti  o cointeressati dall'inquinamento in corso; per definire il modo di impiego dei 40 mezzi antinquinamento della flotta del ministero dell'Ambiente». L'emergenza, secondo la normativa in vigore, si articola in due livelli:

A - Emergenza locale Ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 11 della  Legge 31 dicembre 1982, n. 979. Essa

viene dichiarata dal Capo del Compartimento Marittimo competente territorialmente qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza. Il Capo del Compartimento Marittimo, dichiarata l'Emergenza locale, ne dà immediata comunicazione al Mattm (annesso ALFA - Appendice 1), informando anche il Direttore Marittimo (qualora non coincidente), il Dipartimento della Protezione Civile,  la locale Prefettura e gli Enti locali interessati.

B - Emergenza nazionale Ipotesi prevista dall'art. 11 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979. L'emergenza nazionale è richiesta dal Ministro al Presidente del Consiglio dei Ministri quando, a suo giudizio e su proposta dell'Autorità competente, la situazione contingente oggetto dell'emergenza nonPiano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive sia fronteggiabile con i mezzi a disposizione del Mattm. Dichiarata l'emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini" di competenza del Dipartimento medesimo.In caso di situazioni  dove vi sia un grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, la dichiarazione di Emergenza nazionale  è disposta, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata dall'evento.

Le situazioni operative che possono verificarsi sono tre:  

Situazione di primo stadio: si ha in presenza di un inquinamento che interessi esclusivamente le acque portuali, il mare territoriale e la Zpe, senza rappresentare diretta, immediata e consistente minaccia per le zone costiere. In tale stadio rientrano le piccole e medie dispersioni, di carattere operativo o accidentale che si verificano in corrispondenza o in prossimità di una struttura/nave identificata, che hanno lieve o basso impatto ambientale e che non hanno la

potenzialità di degenerare. Tali dispersioni possono essere affrontate con una risposta tempestiva da adeguate risorse presenti sul posto, messe a disposizione dalla nave coinvolta e/o dall'impresa/impianto industriale responsabile, al fine di portare a termine le operazioni di confinamento, recupero, bonifica e smaltimento. La direzione delle operazioni  è  del  Capo di Compartimento Marittimo, sulla base del solo Pol;

Situazione di secondo stadio: si ha in presenza di un inquinamento in mare che rappresenti seria minaccia per la costa, anche di isole minori. In tale stadio rientrano inquinamenti di piccole o medie dimensioni, che necessitano di assistenza e risorse aggiuntive locali, regionali, statali o internazionali, con la direzione delle operazioni da parte  del Capo del Compartimento  sulla base del presente Piano, del  Pol e del piano di coordinamento del Direttore Marittimo qualora designato al coordinamento. Sono inclusi in questo stadio gli inquinamenti,per i quali il Capo del Compartimento Marittimo dichiara l'emergenza locale, e quelli che coinvolgono l'area di competenza di più di un Compartimento Marittimo, fino a Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive quando non intervenga la dichiarazione di emergenza nazionale;

Situazione di terzo stadio: si ha in presenza di un gravissimo inquinamento marino che, per le sue dimensioni e/o per il possibile coinvolgimento delle aree di alto valore intrinseco di cui all'Appendice 1 - annesso Bravo, determina la necessità di richiedere la dichiarazione di emergenza nazionale al Dipartimento della Protezione Civile  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, con conseguente applicazione della Legge 24 febbraio 1992, n.

225 e ss.mm.ii. Tenuto conto del particolare valore paesaggistico, faunistico, ambientale, turistico e quindi economico, rappresentato dalle suddescritte aree, tale tipo di inquinamento va necessariamente considerato come il più grave dei tre livelli ipotizzati. Nell'ipotesi in cui si venga a configurare un grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, l'emergenza nazionale viene dichiarata direttamente dalla Presidenza del  Consiglio dei Ministri,  sentite le regioni interessate,  ai sensi dell'art. 3 della Legge 286/2002

Il piano sottolinea che le sue «Si applicano nei casi di inquinamento  che hanno  luogo nei porti, nelle rade e nella zona costiera di giurisdizione, nonché nel mare territoriale, nelle Zpe italiane laddove istituite,  ricadenti nell'area di competenza di  un Compartimento Marittimo, e, in alto mare, nell'area di competenza del Direttore Marittimo qualora designato. In particolare si applica nei casi di inquinamento per i quali il Capo del Compartimento Marittimo ha proceduto alla dichiarazione di Emergenza locale. Nell'applicazione del presente Piano si dovranno tenere in debita considerazione le informazioni, laddove disponibili, derivanti dal "monitoraggio di indagine" condotto dalle Regioni in materia di monitoraggio e tutela dei corpi idrici, nell'ambito delle acque marino-costiere, ai  sensi del punto A.3.6 Allegato1 del D.lgs.152/06 ss.mm.ii. per le valutazioni "dell'ampiezza e  degli impatti dell'inquinamento accidentale».

Il piano integrale può essere letto e scaricato a questo indirizzo:

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo.pdf

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