[14/03/2013] News

La mancata Via non comporta automaticamente il risarcimento del danno patrimoniale

Quando un progetto deve essere sottoposto alla Valutazione d'impatto ambientale (Via), ma tale valutazione non viene effettuata, lo Stato membro interessato ha l'obbligo di risarcire tutti i danni causati dalla mancata Via. Ma tale obbligo non si estende automaticamente anche al risarcimento della perdita di valore di una casa, causata dall'ampliamento di un aeroporto non sottoposto a valutazione. Dunque, in generale la violazione di una direttiva rivolta a evitare danni ambientali di per se non comporta anche l'indennizzo di danni economici.

Tuttavia, tale responsabilità dello Stato può sussistere nel caso in cui il giudice nazionale accerti l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'omissione e il danno subito (la diminuzione del valore di un bene immobile conseguente all'ampliamento di un aeroporto).

Lo afferma la Corte di Giustizia europea - con sentenza di oggi - sulla questione riguardante una proprietà immobiliare, il cui valore è pregiudicato dal rumore prodotto dagli aeromobili proveniente dall'aeroporto di Vienna-Schwechat (Austria).

L'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione, Austria) chiede infatti, alla Corte Ue se l'obbligo a carico delle autorità nazionali competenti di procedere alla Via sia atto a tutelare i singoli interessati contro i danni puramente patrimoniali causati da un progetto che non sia stato sottoposto a una simile valutazione.

La Via ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una pluralità di fattori biotici - quali l'uomo, la flora e la fauna - e abiotici - quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale - nonché le reciproche integrazioni, i quali complessivamente considerati costituiscono l'ambiente in senso unitario e globale. La direttiva Via, però, non impone di valutare le conseguenze economiche degli effetti sull'ambiente. Perché la Via non si estende agli effetti del progetto valutato sul valore di beni materiali.

Dunque quando la direttiva richiede la valutazione di un progetto, come la ristrutturazione o l'ampliamento di un aeroporto e quando il progetto incide sull'utilizzazione di un bene immobile, la Via deve identificare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti del rumore sull'uomo. Ma, dato che la Via non include le ripercussioni del progetto sul valore dei beni materiali, essa non si estende al valore del bene immobile.

Però, se i danni patrimoniali, sono conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale del progetto, rientrano nell'obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva.

Quindi, in circostanze in cui l'esposizione al rumore abbia effetti rilevanti sull'uomo - ossia quando il contesto ambientale dell'uomo, la sua qualità di vita e, eventualmente, la sua salute siano pregiudicati - una diminuzione del valore patrimoniale della casa può essere una conseguenza economica diretta di simili effetti sull'ambiente, circostanza, però, che va esaminata  caso per caso.

La Corte ricorda in proposito che, sebbene la direttiva prescriva una valutazione dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, essa tuttavia né enuncia le regole sostanziali relative a una ponderazione dell'impatto ambientale con altri fattori, né vieta la realizzazione dei progetti atti ad avere un impatto negativo sull'ambiente.

Conseguentemente, l'omessa Via, in violazione della direttiva, non conferisce al singolo, di per sé, un diritto al risarcimento del danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile conseguente all'impatto ambientale del progetto. Tale constatazione si fonda sul diritto dell'Unione e lascia impregiudicate le eventuali norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato.

Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se siano soddisfatte le prescrizioni poste dal diritto dell'Unione, applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti.

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