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[ 25 febbraio 2010 ] Acqua

Norma scarichi industriali, alcuni chiarimenti sulla querelle Bonelli-Prestigiacomo

Federico Gasperini

FIRENZE. Il "vivace" scambio di opinioni tra il presidente dei Verdi Angelo Bonelli e il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo in merito alla depenalizzazione o meno degli scarichi di acque reflue industriali, si presta ad alcune considerazioni. Il botta e risposta è avvenuto in coda al disastro ambientale che sta coinvolgendo i fiumi Lambro e Po, in seguito allo sversamento di idrocarburi dalla ex raffineria Lombarda Petroli,  in conseguenza di un evento che pare assolutamente di carattere doloso. Per i responsabili, che speriamo vengano assicurati al più presto alla giustizia il reato è penale e esula dalla querelle Verdi-Ministero ambiente.

La vicenda Bonelli-Prestigiacomo invece riguarda un disegno di Legge del Governo approvato lo scorso 2 febbraio su "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue".   Il disegno di legge va a modificare il primo periodo del comma 5 dell'art 137 del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede sanzioni penali in caso di violazioni delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.

In sintesi la modifica prevede il mantenimento della sanzione penale a casi più circoscritti, quelli ritenuti più gravi. In sostanza per applicare la sanzione penale si deve verificare il superamento tabellare dei valori limite, come stabiliti nelle tabella 3 (scarichi in acque superficiali e fognatura) e tabella 4 (scarichi al suolo) dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, ma si fa riferimento solo alle 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5, sempre Allegato 5. Il testo precedente faceva riferimento a tutti i parametri riportati in tabella 3 e 4 (almeno nella prima parte della formulazione) e non solo ai 18 più pericolosi e questa e stata anche l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione che in alcune sentenze ha interpretato in modo restrittivo il comma 5 dell'art. 137 D.gls 152/06. Visto che altre sentenze hanno letto in modo diverso il comma, l'esecutivo ha ritenuto di intervenire per superare quello che è stato definito un equivoco di interpretazione.

Sulla questione, non proprio semplice, ci sono versioni contrastanti. Maurizio Santoloci scrive su Diritto all'ambiente (www.dirittoambiente.net) che la nuova formulazione della norma è «una vera e propria depenalizzazione. Un regalo agli inquinatori». In effetti almeno etimologicamente non ci sono dubbi. "Depenalizzare: togliere mediante procedimento legislativo a un'azione contraria alla legge il carattere di reato penale, attribuendole quello di illecito amministrativo" (Devoto Oli). Altri pur mantenendo un atteggiamento prudente sono propensi ad una conclusione diversa.

Ad esempio Vincenzo Paone scrive su "Ambiente & Sviluppo": «...mentre dal punto di vista letterale è fortemente discutibile l'interpretazione dell'art. 59 D.Lgs. n.152/1999, novellato nel 2000, e del suo omologo art.137, D.Lgs. n. 152/2006 adottata dalle sentenze ora citate, in base al criterio storico-evolutivo, logico e teleologico ci sembra più convincente, anche se con margini di opinabilità, l'interpretazione della normativa meno rigorosa. Pertanto, siamo del parere che all'iniziativa governativa non possa negarsi perlomeno un merito e cioè quello di aver introdotto nella disposizione la chiarezza espositiva necessaria per l'applicazione della sanzione penale secondo i principi di legalità e certezza del diritto. Si potrà condividere o meno questa riforma, ma una cosa è certa: in futuro il precetto dovrebbe finalmente risultare chiaro per tutti». Anche molti gestori di impianti di depurazione erano preoccupati da un'applicazione restrittiva della norma secondo la quale il superamento tabellare di uno dei parametri della suddetta tab. 3 allegato 5 (una cinquantina, non tutti della stessa pericolosità per l'ambiente) poteva aprire per il violatore la strada del carcere.

A nostro avviso, se una modifica era necessaria nella direzione della chiarezza applicativa, si poteva fare meglio, perché al di là delle buone intenzioni, il segnale che viene dato ai "birbantelli" non è positivo.

Ma il punto è un altro. L'Italia non è certo il Paese dove i reati ambientali sono puniti in modo esemplare. Sul tema dell'inquinamento idrico, come ricorda lo Stesso Santoloci, il nostro impianto normativo più che punire il reale inquinamento detta le regole per inquinare legalmente. In effetti ci si basa sui superamenti tabellari (formali e modificabili nel tempo) per applicare il regime sanzionatorio e non sull'inquinamento idrico di fiumi, mari e laghi. Nell'attuale impianto poi il regime sanzionatorio amministrativo è ridicolo. A volte conviene rischiare di essere "beccati" ogni tanto, più che investire risorse nei miglioramenti dei processi di depurazione e rispettare la legge. Gli sforzi andrebbero indirizzati verso l'elaborazione di norme che tutelino veramente l'ambiente.