[18/11/2008] Rifiuti

La pollina non è rifiuto se utilizzata come concime

LIVORNO. Se i materiali fecali provengono da attività agricola e sono utilizzati nelle stesse attività non sono rifiuti. E’ quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza di questo mese con la quale chiarisce che la pollina fresca non è esclusa dalla disciplina contenuta nella parte quarta del testo unico ambientale se non è compatibile con una destinazione agronomica.

Cumuli di sostanza proveniente da allevamento avicolo con una elevata concentrazione di nitrati - dunque non utilizzabili come fertilizzanti - erano depositati sul suolo. Si trattava di rifiuti – come affermava il Tribunale di Pordenone e come ribadisce la Corte – smaltiti in maniera incontrollata e senza autorizzazione.

Del resto è lo stesso legislatore che nella parte quarta del testo unico ambientale – così come modificato dal Dlgs 04/08 - detta le “esclusioni” di alcuni materiali e sostanze dal suo campo di applicazione.

E ne detta alcune esplicite e immediate come “le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera” e anche “i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti da attività di manutenzione di alvei di scolo e irrigui”. Ma ne detta altre di non immediata applicazione perché al contrario delle prime sono subordinate a determinate condizioni.

Quando le acque di scarico (eccettuati i rifiuti allo stato liquido), i rifiuti radioattivi, i materiali esplosivi in disuso, i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, le carogne e i materiali fecali e altre sostanze minerali non pericolose utilizzate nell’attività agricola sono “regolati da altre disposizioni normative che assicurino tutela ambientale e sanitaria” sono escluse dalla disciplina dei rifiuti.

Ma siccome nel caso in esame la pollina non era e non poteva essere utilizzata come fertilizzante – a causa delle concentrazioni elevate di nitrati - la sua qualifica è di rifiuto e in quanto tale deve essere disciplinato ai sensi della parte quarta del decreto.

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