[11/12/2008] Rifiuti

Reati ambientali, l´Ue obbliga a prevederli nell´ordinamento nazionale

LIVORNO. L’Italia nonostante le mille discussioni già in corso almeno dalla scorsa legislatura non è mai riuscita a introdurre nel codice penale un capitolo dedicato ai reati ambientali. Tanto che gli operatori del diritto molto spesso si sono trovati e si trovano a dover applicare attraverso operazioni di interpretazione la disciplina penale generale. Parallelamente il testo unico ambientale – ossia quello che in Italia racchiude la maggior parte della legislazione ambientale - ha subito innumerevoli modifiche – ed è in corso di revisione – rendendo la stessa disciplina incerta, confusionaria e di difficile applicazione.

Adesso è l’Ue che obbliga il Bel paese a prevedere nella propria legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente (e ricordiamo che la stragrande maggioranza del diritto ambientale nazionale è di derivazione comunitaria). Il 26 dicembre prossimo entrerà in vigore la nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente e gli Stati membri avranno tempo fino al 26 dicembre 2010 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni europee.

Sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato è stata pubblicata la direttiva (2008/99/CE) che istituisce un elenco minimo di reati ambientali gravi che dovranno essere considerati fatti penalmente rilevanti in tutta l’Ue qualora siano commessi intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri potranno stabilire norme penali più stringenti, ma comunque la tipologia e l’entità delle sanzioni, fissate a livello nazionale, dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Ogni Stato membro dovrà adottare le misure necessarie per rendere penalmente perseguibili una serie di attività che danneggiano l’ambiente e che generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie. Tra queste attività figurano anche “la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora”.

Saranno perseguibili penalmente in tutta l’Unione Europea: la spedizione di rifiuti in quantità non trascurabili che sia eseguita in un unico carico o in più carichi connessi; l’uccisione, la distruzione, il possesso e la cattura, di specie protette animali o vegetali; ogni comportamento che causi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto; la produzione, l’importazione, l’esportazione e l’immissione sul mercato o l´uso di sostanze che riducono lo strato di ozono; lo scarico, l´emissione o l´immissione nell´aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti, la fabbricazione, la lavorazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l´esportazione, l´importazione e l’eliminazione di materiali nucleari o di sostanze radioattive pericolose, che abbiano conseguenze sulle persone, sull’aria, sul suolo, sull’acqua, sulla fauna o sulla flora; a complicità e il favoreggiamento a commettere intenzionalmente le azioni appena descritte.

E’ la stessa Ue che elenca (nell’allegato alla direttiva) gli atti legislativi comunitari la cui violazione si configura come illecito ed è lo Stato membro che si adopera affinché le attività contrarie agli atti legislativi europei o a quelli statali che danno attuazione alla legislazione europea siano considerate come reato.

Dunque con il recepimento della nuova direttiva e con l’introduzione di reati specifici gli operatori giuridici potranno avere a disposizioni strumenti ad hoc da adottare per gli eco-crimini. In Italia non abbiamo reati per crimini ambientali: gli organi giudiziali fino ad oggi sono stati costretti ad applicare norme satellite o meglio fattispecie generali di reato non riguardanti direttamente questioni ambientali, attraverso operazioni interpretative effettuate da pubblici ministeri, magistrati e organi di polizia

Nel frattempo però continuano i lavori di revisione del testo unico ambientale (Dlgs 152/06 così come modificato dal Dlgs 04/08). Due percorsi quello dell’introduzione dei reati ambientali e della revisione del testo unico ambientale che per quanto siano diversi sono sinergici fra loro perché l’una non ha senso senza l’altra. La revisione del diritto ambientale in teoria dovrebbe fornire una base certa e sostanziale sulla quale lavorare per il recepimento e la costruzione dei reati ambientali. Perché è inutile andare a punire là dove le regole non sono di chiara comprensione per la corretta applicazione.

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