Acque, ecco le 10 sostanze da monitorare secondo il nuovo regolamento Ue

[24 Marzo 2015]

Con apposito regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, l’Ue ha istituito l’elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio nel settore della politica delle acque.

L’elenco è composto da 10 sostanze (diclofenac, 17-beta-estradiolo, etinilestradiolo, 2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo, 4-metossicinnamato di 2-etilesile, antibiotici macrolidi, metiocarb, neonicotinoidi, ossadiazone, tri-allato).

Nel corso del 2014, tenendo conto delle fonti d’informazione e dopo aver consultato esperti provenienti dagli Stati membri e gruppi di portatori di interesse, la Commissione ha raccolto dati su una serie di altre sostanze che potrebbero essere incluse nell’elenco di controllo. È stata stilata una graduatoria che ha preso in considerazione in particolare le sostanze quasi pronte ad essere classificate come prioritarie durante il più recente riesame delle sostanze prioritarie, ma per le quali erano necessari ulteriori dati di monitoraggio per confermare un rischio significativo. Per stilare la graduatoria sono state inoltre esaminate diverse altre sostanze identificate come potenziali inquinanti emergenti, per le quali era disponibile solo un numero esiguo o inesistente di dati di monitoraggio recenti. Il rischio collegato a ciascuna di queste sostanze è stato calcolato in base alle informazioni disponibili sul loro pericolo intrinseco e sull’esposizione ad esse dell’ambiente. L’esposizione è stata stimata a partire dai dati relativi alla diffusione della produzione e dell’uso, tenendo conto di eventuali dati di monitoraggio disponibili.

La Commissione ha individuato, inoltre, possibili metodi di analisi per le sostanze proposte. Per ogni sostanza presente nella matrice rilevante, il limite di rilevazione del metodo dovrebbe essere almeno pari o inferiore alla concentrazione senza effetti significativi prevista per ogni sostanza specifica. Se nuove informazioni portano a una riduzione della concentrazione senza effetti significativi, potrebbe essere necessario abbassare il limite massimo ammissibile del metodo di rilevazione, ma le sostanze rimarrebbero nell’elenco. Non si ritiene che i metodi analitici comportino costi eccessivi.

E’ la direttiva del 2008 (la numero 105) che prevede la costituzione di un elenco di controllo comprendente, in prima istanza, fino a 10 sostanze o gruppi di sostanze per le quali devono essere raccolti dati di monitoraggio a livello dell’Unione, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento previsto dalla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE).

La direttiva istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.

La direttiva cerca di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, di migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. Si propone di raggiungere una serie di obiettivi generali: ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee; raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;  gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative; procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità; riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale; rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.