Trattamento acque reflue, anche il rigoroso Lussemburgo ha toppato

[29 Novembre 2013]

Il Granducato di Lussemburgo dovrà pagare una somma forfettaria di due milioni di euro per la mancata conformità dei suoi sistemi di trattamento delle acque reflue alla normativa Ue. E nel caso in cui persista l’inadempimento lo Stato sarà condannato a versare alla Commissione europea, una penalità pari a 2.800 euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza.

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 23 novembre 2006, il Lussemburgo è venuto meno agli obblighi della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane

(91/271/CEE) . In particolare il Lussemburgo non è stato in grado di provare che i risultati ottenuti in 8 degli 11 agglomerati con oltre

10.000 a.e. (abitante equivalente) fossero conformi alla direttiva. Non ha dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento è pari almeno al 75% per l’azoto totale.

Nel 2011, sei impianti di trattamento destinati a servire agglomerati con oltre 10.000 a.e. continuavano a non essere conformi alle prescrizioni della direttiva. Quindi la Commissione ha presentato un secondo ricorso per inadempimento. E la Corte – dal momento che il Lussemburgo ha ammesso di non essersi conformato alle prescrizioni della sentenza del 2006 – quanto meno relativamente a due impianti di trattamento (Beggen e Bleesbruck) –  ha condannato lo Stato a pagare una multa. Una sanzione che si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che l’ha inizialmente accertato. Una sanzione comunque emanata anche se il Lussemburgo ha compiuto sforzi e investimenti notevoli per dare esecuzione alla prima sentenza del 2006: il numero di agglomerati che non corrispondevano ai requisiti è diminuito a sei (Beggen, Bleesbruck, Bonnevoie, Hespérange, Mersch, Übersyren) sui dodici esistenti. Ma, nonostante ciò la Corte ha rilevato che, classificando l’intero suo territorio come “area sensibile”, il Lussemburgo ha riconosciuto la necessità di una tutela ambientale rafforzata giudicando che i corpi idrici superficiali fossero già colpiti o suscettibili di essere a breve tempo colpiti da un fenomeno di eutrofizzazione. Il mancato trattamento delle acque reflue urbane arreca, così, un pregiudizio particolarmente grave all’ambiente.

La direttiva del 1991 ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.

L’obiettivo perseguito non si limita alla semplice protezione degli ecosistemi acquatici, tanto che tende a preservare l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il paesaggio da qualsiasi incidenza negativa rilevante connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane.

Gli Stati membri, dunque sono tenuti a sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento sempre più evoluto e spinto per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.

In alternativa, nelle aree sensibili può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.