Energia da fonti rinnovabili agroforestali, tassazione forfettariaria a determinate condizioni

[19 Luglio 2016]

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali superiore a 2.400.000 kWh è soggetta a tassazione forfettaria, ma solo a determinate condizioni. Deve essere verificata la presenza del requisito della prevalenza ossia la condizione che le fonti di produzione dell’energia provengano prevalentemente dal fondo e dall’attività agricola principale.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa dalle richieste di chiarimento sul trattamento fiscale e dunque sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2016.

Secondo le disposizioni legislative, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. Relativamente al fotovoltaico, è stato precisato che, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. L’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria riguarda invece la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, sempreché tuttavia risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale individuati. In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

Con riferimento alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali entro i 2.400.000 kWh, la discriminate per l’applicazione dell’uno o dell’altro regime è il presupposto che ricorra il requisito della prevalenza.

In linea generale, il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Però, quando il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, deve farsi riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando il valore dei prodotti propri sia superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi.

Laddove non sia possibile il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Comunque sia, in assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.