Declassamento di un’area Sic? È possibile, ma a certe condizioni

[21 Giugno 2013]

Lo status di protezione, sancito dal diritto dell’Unione, di un sito iscritto dalla Commissione nell’elenco dei siti di interesse comunitario può essere revocato, ma a certe condizioni. Questa è l’opinione dell’avvocato generale della Corte europea di Giustizia Kokott sulla questione che riguarda la Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Cascina Tre Pini s.s. è proprietaria di un terreno di circa 22 ettari nel territorio del Comune di Somma Lombardo, a breve distanza dall’aeroporto Milano Malpensa. Il terreno è parte del sito “Brughiera del Dosso”, iscritto dalla Commissione con una superficie complessiva di 455 ettari nell’elenco dei Sic (Sito di importanza comunitaria). Proprio perché vi si trovano querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur (codice 9190) e lande secche europee (codice 4030), nonché 14 specie di cui, in particolare, la rana italiana e il naso italiano.

Nel frattempo l’aeroporto di Malpensa è stato potenziato. L’ampliamento è stato previsto dal “Piano d’Area Malpensa”, approvato con una legge regionale del 1999. Tale piano, secondo Cascina Tre Pini, ha previsto che le aree ricadenti nei territori, tra gli altri, del Comune di Somma Lombardo siano destinati a opere di trasformazione di natura “commerciale e industriale”.

La progressiva crescita del traffico aereo avrebbe provocato, nel tempo, un degrado ambientale. Per questo la Società nel 2005, ha chiesto al Consorzio Parco lombardo Valle del Ticino (ente gestore del sito “Brughiera del Dosso”) di adottare le misure necessarie a impedire il degrado ambientale del suo terreno. Ma nel 2006, venendo meno i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla direttiva habitat, la Cascina Tre Pini ha chiesto al Ministero italiano dell’ambiente di escludere il suo terreno dall’ambito del sito “Brughiera del Dosso”. Con decisione del 2006, il Ministero dell’ambiente, però, si è dichiarato incompetente e ha invitato la società rivolgersi alla Regione Lombardia. Contro tale scelta del Ministero la società ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che ha respinto in primo grado il ricorso. Attualmente l’impugnazione è pendente presso il Consiglio di Stato, che ha sollevato la questione pertanto alla Corte.

La domanda del Consiglio di Stato verte sulla possibile revoca dello status di protezione di un sito iscritto dalla Commissione nell’elenco dei siti di interesse comunitario. Si chiede se gli organi nazionali siano tenuti, su richiesta dei proprietari, a valutare una revisione dei Sic in particolare nel caso di deterioramento del sito; se siano tenuti a rivedere i Sic in determinate cadenze temporali e se debbano consentire una partecipazione del pubblico; quale sia infine la ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni.

La Corte ha già dovuto occuparsi più volte della costituzione di Natura 2000, la rete di zone protette europee istituita dalla direttiva Habitat nonché della protezione di tali zone. Una direttiva che si pone come obiettivo quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membro.

Ma il caso dell’aeroporto di Malpensa verte sulla questione delle circostanze in presenza delle quali debba essere revocato lo status di protezione delle aree protette.

La direttiva habitat contempla la possibilità di un declassamento come zona speciale di conservazione, ma non prevede quali diritti spettino, a tal riguardo, ai proprietari delle aree interessate.

Dunque in assenza di una specifica disciplina, la revoca o la revisione di un Sic devono essere eseguite secondo la stessa procedura di iscrizione del sito nell’elenco, sulla quale decide la Commissione su proposta dello Stato membro. Di conseguenza, saranno gli Stati membri a suggerire un adattamento dell’elenco. Un adattamento che indica il declassamento.

La direttiva non indica però la sussistenza di un obbligo di declassamento dei siti. Ma prevede che la proposta di adattare l’elenco dei Sic non rientri nella piena libertà degli Stati membri. Sebbene dalle disposizioni della direttiva sulla procedura di individuazione dei siti idonei ad essere designati quali zone speciali di conservazione risulti che gli Stati membri godono di un certo margine discrezionale nel formulare le proposte.

Quindi, gli Stati devono fare proposte conformi qualora l’esito della sorveglianza non consenta alcuna diversa valutazione, vale a dire quando il margine discrezionale, sulla base degli accertamenti di fatto, consente solo una proposta di adattamento dell’elenco.

Anche una rimozione dall’elenco è però ragionevole, qualora un sito non possa più contribuire a realizzare gli obiettivi della direttiva habitat. In tal caso non sussiste alcun motivo per continuare a sottoporre il sito agli obblighi da essa stabiliti. Non sarebbe utile alla conservazione delle specie e degli habitat se gli organi competenti continuassero a investire le scarse risorse per la gestione dei siti. Ciò potrebbe altresì determinare fraintendimenti o disguidi in ordine alla qualità della rete Natura 2000, qualora quest’ultima includesse siti che non apportano alcun contributo ai suoi obiettivi.

In altre parole gli Stati devono valutare se sia necessario proporre alla Commissione di escludere tali aree dal sito ove le aree non possano più contribuire alla conservazione degli habitat oppure alla costituzione della rete Natura 2000.

Nel caso di Malpensa è decisivo il diritto fondamentale alla proprietà. La classificazione di aree quale parti di un Sic limita le possibilità del loro utilizzo e, di conseguenza, la proprietà dei titolari dei terreni interessati. Finché sussistono i presupposti della protezione del sito, tali limitazioni della proprietà sono normalmente giustificate dall’obiettivo della tutela dell’ambiente. Una volta venuti meno medio tempore tali presupposti, tuttavia, l’ulteriore restrizione dell’utilizzo dell’area potrebbe ledere la proprietà.

Quindi, non è compatibile con un’interpretazione e applicazione conformi ai diritti fondamentali rimettere al potere discrezionale degli organi competenti la valutazione di una richiesta motivata dei proprietari volta a proporre una revisione dei Sic. Tuttavia è dubbio quale motivazione possa costituire il fondamento di una valutazione. Se fosse sufficiente qualsiasi motivo, potrebbe temersi che gli organi competenti siano tenuti a valutare una molteplicità di richieste inutili, senza che da questo impegno consegua un corrispondente beneficio per i proprietari o per Natura 2000.

Certo è, comunque, che gli Stati membri devono offrire ai proprietari delle aree interessate l’opportunità di presentare osservazioni nel caso in cui valutino la possibilità di proporre alla Commissione un adattamento dell’elenco dei siti.

Inoltre l’’iniziativa per la revisione dei siti di importanza comunitaria in capo alle Regioni e alle Province autonome (senza prevedere un potere di iniziativa anche dello Stato, quanto meno in via sostitutiva, in caso di inerzia delle Regioni o delle Province autonome) non osta alla corretta applicazione della direttiva habitat.