Fermatevi prima di rovinare la legge sui parchi

[16 Aprile 2014]

Che nella Commissione ambiente del Senato, dove si stanno discutendo le modifiche da apportare alla legge 394 del 1991, cioè alla legge quadro sulle aree protette, le idee non siano molto chiare lo conferma l’intervento del Sen.  Franco Mirabelli comparso su Greenreport.

Dopo avere ripetuto anche lui – oramai si tratta di un ritornello – che la legge quadro è “una legge importante, che ha prodotto risultati straordinari, che, però, dopo 23 anni ha bisogno di un tagliando, di un aggiornamento per migliorare ulteriormente la normativa esistente, adeguandola alle regole europee per la tutela della biodiversità e al protocollo (sic!) Natura 2000”, il Sen. Mirabelli  ritiene di individuare tre importanti innovazioni contenute in quella che egli chiama “nuova norma” e cioè – presumo – nel testo unificato che il relatore e Presidente della Commissione, Sen. Marinello, ha elaborato sulla base dei disegni di legge D’Alì (Ncd), De Petris (Sel), Caleo  (Pd), ma in realtà senza minimamente temer conto delle previsioni migliorative contenute nel secondo di essi.

Vediamo rapidamente le tre innovazioni. La prima è quella secondo cui le attività economiche – o quanto meno determinate attività economiche e soprattutto quelle impattanti – che si svolgono nel territorio dei parchi devono garantire agli enti gestori “contribuzioni” nella forma di  royalties. Non è chiaro se il Sen. Mirabelli intenda riferirsi solo alle attività esistenti o anche a quelle future: sta di fatto che il testo unificato non solo si riferisce a entrambe, ma contiene un principio che entra in clamorosa contraddizione con  le finalità delle aree protette. Questo principio trova la sua consacrazione in una formuletta vuota quanto ipocrita, ripetuta ossessivamente: le royalties vengono versate “a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità”. E’ come se il parco dicesse a un operatore economico: “aggredisci pure il mio ambiente e la mia natura, ma dammi un contributo perché ho bisogno di denaro”. Non è forse questo il punto di approdo culturale, in chiave di elemosina impetrata, del principio “chi inquina paga”?

D’altra parte, se, per evitare il ricatto finanziario, si prevedessero le royalties – come fanno alcuni emendamenti al testo unificato – solo per le attività e gli impianti esistenti e non per quelli futuri, sorgerebbe un ostacolo pressoché insormontabile consistente nel fatto che quelle attività e quegli impianti sarebbero oggetto di concessioni già rilasciate e pertanto, almeno in linea generale, non modificabili per volontà unilaterale del concedente.

La seconda innovazione riguarderebbe l’introduzione del divieto di caccia: si tratterebbe di una innovazione – afferma sicuro il Sen. Mirabelli – perché “la norma del 1991 non affrontava la questione”. A parte la semplice constatazione che in questi 23 anni nelle aree protette non si è mai cacciato, se non di frodo, e a parte la considerazione che il divieto di caccia nei parchi e nelle riserve naturali è espressamente previsto nella sede naturale e cioè nella legge sulla caccia (art.  21 della legge 157 del 1992), la legge 394 contiene una normativa assai più ampia e stringente del semplice divieto di caccia: all’art.  11 infatti essa vieta espressamente “la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali“ e stabilisce che gli eventuali prelievi e abbattimenti in deroga al divieto debbano essere “selettivi” e “necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente parco”. Il testo unificato invece, per un verso, prevede che le deroghe possano essere concesse, genericamente, “a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico”, dando così spazio a pressioni di ogni genere, e, per altro verso, abbandona il criterio della selettività dei prelievi e degli abbattimenti, aprendo la porta a interventi devastanti per l’ambiente e in particolare per la fauna protetta, quale la “braccata” al cinghiale.

Infine la terza innovazione che riguarda le aree contigue. Afferma il Sen. Mirabelli sulla scorta del testo unificato : “la proposta di modifica garantisce la possibilità per gli Enti Parco di prevedere nel proprio piano anche la definizione di vincoli e salvaguardie per le aree contigue. Si consente cioè al Parco di esprimersi su qualunque intervento costruttivo o infrastrutturale nelle aree confinanti per salvaguardare la fauna, e la vivibilità e l’integrità del parco”. Ottima intenzione! Peccato che la proposta sia illegittima: è sufficiente in proposito rilevare che le aree contigue ben possono ricomprendere il territorio di comuni estranei al parco i quali pertanto, non partecipando alla Comunità del parco, sono esclusi dall’elaborazione sia del piano sia del regolamento ai quali dovrebbero poi  essere vincolati.

Da tale innovazione, oltre tutto, traspare in tutta la sua evidenza il fatto che il testo unificato non si rende conto del mutamento del quadro costituzionale di riferimento avvenuto dopo l’avvento della legge quadro, cioè dopo il 1991. Come ho avuto occasione di sottolineare proprio su Greenreport, la pianificazione urbanistica, dopo la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, deve considerarsi funzione fondamentale dei comuni:  pertanto, a parte l’evidente illegittimità di questa proposta relativa alle aree contigue, il vero problema e quello della legittimità costituzionale dello stesso processo di formazione e approvazione dei piani e dei regolamenti dei parchi previsto dalla normativa vigente. Il fatto che si tratti di un problema completamente ignorato dalla Commissione ambiente conferma il clima di distrazione – per usare un eufemismo – che accompagna il dibattito sulle modifiche della legge quadro.

La realtà è che siamo di fronte a un testo – quello che la Commissione rischia di approvare nei prossimi giorni -disordinato, confuso e contraddittorio, il quale, oltre a contenere errori tecnici e previsioni illegittime, ignora o evita questioni fondamentali: dal rapporto aree protette-aree “non protette” alla funzione della rappresentanza scientifica; dall’individuazione delle attuali finalità delle aree protette al problema, sollevato tante volte da Renzo Moschini, del rapporto tra parchi regionali e aree  protette di mare; dal ruolo della Comunità del parco alla natura degli enti di gestione. In questo quadro l’approvazione di eventuali emendamenti migliorativi non potrebbe in alcun modo correggere le negatività di fondo.

A questo punto l’imperativo è uno solo: fermatevi prima di rovinare irrimediabilmente la legge quadro sulle aree naturali protette!

Carlo Alberto Graziani per greenreport.it