Incendio boschivo a Rio Marina, il Corpo Forestale dello Stato individua il responsabile

Le nuove normative e le sanzioni in vigore da maggio

[17 Giugno 2015]

L’11 giugno a Rio Marina un incendio scoppiato intorno alle 13,30 nella zona del Carmine ha incenerito circa 5.000 m2 di superficie boscata a macchia mediterranea, arrivando pericolosamente a bruciare le chiome e la lettiera di una pineta adiacente e molto vicino alle case. Al Comando Stazione Forestale di Portoferraio, coadiuvato da quello di Marciana Marina, sono bastati pochi giorni di indagine per individuare e denunciare alla Procura della Repubblica di Livorno la persona che avrebbe causato l’incendio mentre bruciava residui vegetali. Il Cfs spiega che «Il fatto è accaduto in seguito alla mancata custodia dell’abbruciamento» e sottolinea che «Soltanto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Portoferraio e delle squadre antincendio dei volontari, è stata scongiurata una situazione molto più pericolosa, vista anche la presenza di abitazioni nei pressi dell’area percorsa dal fuoco».
Il Corpo forestale dello Stato, dopo aver individuato l’origine dell’incendio ne ha stabilito le cause e, grazie anche alle testimonianze delle persone presenti, ha individuato il responsabile.
Il Corpo forestale dello Stato coglie l’occasione per ricordare che «Nel maggio 2015 è cambiata la normativa forestale regionale che, relativamente all’abbruciamento dei residui vegetali, prevede una sostanziale novità: durante il periodo a rischio, che in Toscana va dal 1° luglio al 31 agosto, salvo modifiche decretate dalla Regione, è vietato qualunque abbruciamento di materiale vegetale, indipendentemente dagli orari e distanze dal bosco».
In caso di mancato rispetto delle normative per gli abbruciamenti, si applicano vari tipi di sanzioni: quelle amministrative pari a 240 euro nel periodo a rischio; quelle penali quando l’abbruciamento assume la connotazione di smaltimento illecito di rifiuti.
Il Corpo forestale dello Stato ricorda infine che: «La macchia mediterranea è considerata dalla normativa vigente, a tutti gli effetti, bosco; ai sensi dell’art. 423bis, comma 1, c.p., chiunque cagioni un incendio boschivo doloso (volontario) è punito con la reclusione da 4 a 10 anni; ai sensi dell’art. 423bis, comma 2, c.p., chiunque cagioni un incendio boschivo colposo (involontario) è punito con la reclusione da 1 a 5 anni; le suddette pene sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette e se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente».