La nuova legge toscana sul territorio non “salva” la 1/2005

[17 Marzo 2014]

L’intervento del professor  Giuseppe De Luca, Segretario Generale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, sul progetto di legge della Regione Toscana “Norme per il governo del territorio” è lungo e stimolante e contiene suggestioni in buona parte condivisibili quando parla del fallimento di fatto delle buone intenzioni della legge 1/2005, ma parte da un presupposto sbagliato quando afferma che modificare senza abolire la LR 1/2005, «E’ un errore di tattica politica nonché di grammatica disciplinare». Infatti, nella stessa  Relazione di accompagnamento al Pdl 282 (Relazione illustrativa – Sintesi del percorso di revisione e dei contenuti essenziali), che pure De Luca cita, a pagina 2 c’è scritto nero su bianco che «La proposta comporta l’abrogazione della Legge regionale 1/2005», quindi il ripensamento previsto dall’assessore Anna Mason (e dal Presidente Enrico Rossi) alla precedente politica del territorio è totale e sarebbe ingeneroso non prendere atto che si tratta della prima proposta di legge regionale in Italia che punta davvero a fermare il consumo del territorio, cominciando col mettere qui paletti che sono stati facilmente divelti dalle Amministrazioni Comunali nell’esperienza precedente ed a chiudere quella voragine che si apre nell’attuale legge e che non consente alla Regione (se non attraverso il ricorso al Tar) di impedire che la legge stessa venga apertamente violata nel nome di un’autonomia locale di gestione del territorio che si trasforma nell’assalto al territorio. Senza contare alle tempistiche di Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici bellamente ignorate e le varianti e variantine per far rientrare dalla finestra ipotesi bocciate nei Piani,  o  il fatto che si sia continuato a costruire, come e più di prima, in norme di salvaguardia e con Piani regolatori (o addirittura di fabbricazione, come all’Elba) vecchi di decenni e superati non da una ma da due leggi urbanistiche regionali.

Per quanto riguarda il contrasto al consumo di suolo, nella Relazione illustrativa sui legge. «Nonostante la legge vigente dichiari che “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”, dal 2005 a oggi il consumo di suolo è proseguito non solo per effetto delle previsioni già vigenti ma anche in conseguenza dei nuovi impegni di suoli agricoli a fini edificatori, in assenza di verifiche effettive sulla sussistenza di possibili alternative interne alle aree già urbanizzate.  Al fine di contrastare e ridurre al minimo strettamente necessario il consumo di suolo ciò che nel testo vigente è soltanto un enunciato di principio viene pertanto tradotto in una serie di dispositivi operativi concreti: si definisce in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando le procedure per intervenire all’interno dello stesso da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse;   in aree esterne al territorio urbanizzato non sono consentite nuove edificazioni residenziali. Limitati impegni di suolo per destinazioni diverse da quella residenziale sono in ogni caso assoggettati al parere obbligatorio della conferenza di copianificazione d’area vasta, chiamata a verificare puntualmente, oltre alla conformità al PIT, che non sussistano alternative di riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti; – nel territorio urbanizzato, per promuoverne il riuso e la riqualificazione, ferme restando una serie di condizioni generali sono introdotte alcune semplificazioni».

Come si legge nella Relazione: «L’esperienza applicativa della legge, in particolare, ha fatto emergere l’esigenza di una maggior chiarezza dei riferimenti rispetto all’insieme degli strumenti di governo e pianificazione del territorio, ai contenuti che caratterizzano ciascuno di essi, nonché alle procedure che ne determinano il percorso di approvazione e vigenza».

Tutte cose delle quali De Luca è ben consapevole, ma che non si può certamente negare che, purtroppo, troppi professionisti e amministratori sul territorio hanno fatto finta di non vedere, accomodandosi nelle contraddizioni della legge, magari per allargarne le maglie, invece di chiedere le correzioni che oggi si esigono per una proposta che finalmente mette fine all’edilizia contrattata ed alle scappatoie denunciate dallo stesso segretario generale dell’Inu.