Linea ferroviaria ad alta velocità in un sito naturale Zps: la Spagna rischia una condanna Ue

[24 Febbraio 2016]

La Spagna rischia di essere condannata dalla Corte di giustizia Ue per aver autorizzato la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che attraversa un sito naturale classificato dalle autorità spagnole come zona di protezione speciale (Zps) per gli uccelli.

Secondo l’avvocato generale Nils Wahl la Spagna è venuta meno, per quanto riguarda le tratte «Marchena‑Osuna I» e «Marchena-Osuna II» agli obblighi derivanti dalla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla data in cui il sito naturale sul quale ha inciso il progetto è stato classificato come Zps.

La questione riguarda il progetto per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Siviglia e Almería in Spagna. Finora, la valutazione di impatto ambientale (Via) è stata effettuata per alcune delle opere infrastrutturali necessarie per il funzionamento della ferrovia ad alta velocità.

La ferrovia attraversa un sito naturale classificato dalle autorità spagnole, il 29 luglio 2008, come Zps per gli uccelli. Prima che il sito fosse classificato come Zps, era già stato classificato dal 1998 come sito n. 238 (pianure cerealicole di Ecija‑Osuna) nell’inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli nella Comunità europea (Important Bird Areas – IBA). Il sito ospita numerose specie tra cui l’Otis tarda.

La direttiva uccelli riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Essa si pone come obiettivo la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

Quindi  prevede che per le specie elencate nell’allegato I fra cui l’Otis tarda (l’otarda) siano previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Gli Stati membri dovranno classificare come Zps i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona. In tali zone ma anche fuori dell’area, gli Stati dovranno adottare misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli.

La direttiva habitat, invece, riguarda la conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Anche in questo caso il legislatore Ue prevede che gli Stati membri stabiliscano le misure di conservazione necessarie. Gli Stati devono adottare le opportune misure per evitare nelle Zps il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative.