«Nei parchi è vietata qualsiasi attività che possa compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati»

[25 Gennaio 2016]

In generale nei parchi naturali sono vietate tutte le attività che: “possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”. Dunque la stazione di trasferenza di rifiuti, che comporta la movimentazione di rifiuti, con conseguente ampio e continuativo traffico di autocarri all’interno dell’area protetta, lo stoccaggio di essi nel Parco naturale, in attesa del ritrasferimento presso i siti di destinazione finale, la captazione del percolato e gli altri interventi realizzabili in loco, costituiscono attività che possano costituire “grave pregiudizio agli equilibri naturali”.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Basilicata (Tar) in riferimento al provvedimento dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese per la chiusura del sito di trasferenza in località Aia dei Monaci, in agro di Tito.

La questione ha inizio quando la società che ha gestito una discarica, ubicata in Tito, ha sostenuto la violazione della legge quadro sulle aree protette, dato che nel sito in questione non sarebbe più stata svolta alcuna “attività di discarica” sin dall’agosto del 1994. Infatti – secondo la società – il divieto previsto dalla norma non potrebbe riguardare la gestione della stazione di trasferenza, non costituendo il relativo impianto una discarica.

La legge quadro si propone di regolamentare, in modo coordinato ed unitario, l’assetto istituzionale relativo alla programmazione, realizzazione, sviluppo e gestione dei parchi (nazionali e regionali) e di riserve naturali. Essa, fra l’altro impone inequivocamente, nei parchi, il divieto di tutte indistintamente le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. Inoltre delinea un catalogo di attività e interventi direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonei a compromettere “la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati”. Si tratta, dunque, di attività vietate già in astratto e indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità. Fra tali attività viene annoverata anche la discarica che costituisce solo una specificazione, che non è certamente esaustiva, di tali attività.