I risvolti del d.d.l. 119

Parchi, per finanziarli viene proposta la vendita di fauna selvatica e royalties su opere di impatto ambientale?

Nel dibattito interviene su greenreport.it Aldo Di Benedetto, ex Direttore Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

[16 Settembre 2013]

All’indomani dall’emanazione della Legge 394, così si esprimeva Gianluigi Ceruti, padre fondatore della normativa sui parchi approvata definitivamente dal Parlamento Italiano il 20 novembre 1991: “Decenni di dibattiti, di sacrifici, di attese non possono essere traditi da chi ha ereditato un impegno, un patrimonio di speranze”. Certo non un’applicazione qualsivoglia della legge, non parchi bazar dove si possono trovare mercanzie che vicendevolmente si respingono, né enti lottizzati solo per occupare posti e posizioni di potere”.  A distanza di quasi ventidue anni il Parlamento, con un’insolita procedura d’urgenza, vorrebbe modificare quel testo originario sulla base del D.d.L. 119 depositato in Senato la scorsa legislatura, su iniziativa del senatore D’Alì.  A dire il vero, il testo ha già subito parziali modifiche introdotte da normative successive, che tuttavia non né hanno stravolto l’impostazione natia che, invece, il testo del D.d.L. 119 potrebbe comportare.

Per questo, credo sia opportuna un’iniezione di profondità storica.

Con l’approvazione della Legge quadro sulle aree protette si pervenne finalmente a una normativa organica e unitaria cui è sottesa una visione globale della conservazione e protezione dei valori ecologici e delle identità culturali. Anche se il testo fu oggetto di un parziale compromesso, le finalità istitutive delle aree protette furono chiare e le ricordiamo: la conservazione delle specie animali e vegetali, di associazioni e comunità biologiche, di processi e di equilibri naturali, di valori scenici e panoramici, l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale atti a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché attività ricreative compatibili,  la difesa e ricostituzione di equilibri idraulici e idrogeologici.

Ebbene, tali finalità trasferite nel nostro ordinamento giuridico, sono il frutto di una progressiva consapevolezza culturale, maturata nella società italiana, attraverso vicissitudini ed eventi che videro la partecipazione di un arcipelago di personaggi illuminati, del mondo della cultura, delle scienze, delle arti e della politica, che seppero guidare un percorso e un dibattito sulla necessità di istituire aree protette dai primi anni del XX secolo. Senza la stimolo di tali sapienti, non sarebbe nato il Parco Nazionale d’Abruzzo; in tal senso, ricordiamo lo zoologo Alessandro Ghigi, il botanico Romualdo Pirotta e l’onorevole Erminio Sipari che, sotto l’egida della Pro-Montibus et Sylvis, sostennero la nascita dell’ormai famosa area protetta, nel lontano 1922. Dopo la seconda guerra mondiale, la storia è stata caratterizzata da una forte ma costante pressione di altri illustri esponenti della cultura scientifica e umanistica che, assieme a movimenti e associazioni di protezione della natura, alimentarono quella diffusa sensibilità ecologica; tale che il processo storico si è evoluto a oggi con la nascita di complessivi 24 parchi nazionali, 152 parchi regionali, 30 aree marine protette, 147 riserve statali, 418 riserve regionali e molte altre aree naturali protette.

Allora che cos’è che non ha funzionato e non va in un sistema così diffuso e apprezzato nel mondo, tale da voler apportare, con inconsueta sollecitudine, modifiche sostanziali alla normativa originaria?  Invero, la gestione delle aree protette ha un costo per cui lo Stato intende reperire risorse finanziarie altrove; allora, si propone un finanziamento attraverso royalty che i titolari di impianti di produzione energetica e i titolari di concessioni d’impianti dovrebbero versare in cambio delle manomissioni al territorio protetto. Fra l’altro, il testo prevede che le risorse economiche raccolte non confluirebbero all’ente gestore dell’area protetta bensì in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Ambiente. Tra le successive modifiche proposte figura un’inconsueta norma sul “controllo” della fauna selvatica che si consumerebbe con l’abbattimento e la vendita degli animali uccisi. Del ricavato della vendita, una quota pari al 2% sarà versata in un apposito fondo presso l’ISPRA.  A riflettere su tali proposte mi tornano in mente alcuni anni fa, quando, in qualità di direttore del PNALM, partecipai come docente a un corso per tecnici del Ministero dell’Ambiente della Macedonia, una Repubblica candidata a far parte dell’Unione europea, con notevoli problemi finanziari e una diffusa povertà. Il nostro compito era di spiegare la nostra “evoluta” legislazione sulle aree protette e l’organizzazione dei nostri parchi.  Quando chiesi come si finanziassero i loro parchi nazionali, mi risposero che raccoglievano fondi da concessioni d’impianti energetici, dalla realizzazione di villaggi turistici e dalla vendita di fauna selvatica, tra cui orsi e camosci, ammazzati da facoltosi cacciatori provenienti da altri stati, tra cui l’Italia. I proventi ricavati con le royalty e con vendita di fauna selvatica non sarebbero andati al gestore del Parco, ma a finanziare il loro Ministero dell’Ambiente.  A sentire ciò cercai di spiegare che i nostri parchi danno lavoro a centinaia di persone direttamente e attivano un indotto considerevole attraverso iniziative di marketing territoriale.

Allora, quali sono i veri problemi dei parchi italiani?  Il più drammatico riguarda l’amministrazione delle nostre aree protette che, appartenendo in genere alla pubblica amministrazione, spesso sono guidate da logiche burocratiche, partitiche e di lobbies, per cui gli enti vengono lottizzati per occupare posti e posizioni di potere. Alfine di scongiurare la tal eventualità, nell’articolo 9 della legge 394/1991 è stato previsto che il Presidente e i membri del Consiglio direttivo siano scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura; tuttavia, nei trascorsi  22 anni quante persone sono state selezionate in conformità a tale criterio?

Un’altra clamorosa modifica proposta del D.d.L. 119 ha attinenza con  la nomina del direttore, che non la si vorrebbe più di competenza del Ministro ma del Presidente,  sulla base di generiche attitudini.  È noto che uno dei motivi dell’attuale crisi economica e finanziaria coinvolge la cattiva organizzazione e le malversazioni della pubblica amministrazione; in ciò emerge la commistione del potere d’indirizzo della politica, con quello della gestione, di competenza della dirigenza; paradossalmente la modifica proposta con il D.d.L. 119 finirebbe per accentuare tale promiscuità istituzionale.  D’altronde, uno dei motivi per cui i parchi forniscono prova d’inefficienza è perché i direttori dei parchi sono resi funzionali, non al buon andamento, bensì a interessi politici di parte.  Invece, secondo una dialettica giuridicamente appropriata, il direttore del Parco dovrebbe essere riclassificato come un organo a tutti gli effetti. Egli è un dirigente pubblico e gli compete in via esclusiva l’attività di management; a tal fine sovrintende a tutti i servizi dell’Ente, conduce la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Al Direttore, spetta ogni provvedimento che impegni l’Ente all’esterno per cui dovrebbe avere più totale autonomia e responsabilità, alfine di garantire trasparenza, efficienza e qualità nella gestione dell’ente.

Aldo Di Benedetto,  ex Direttore Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise