Quale futuro per i direttori dei Parchi Nazionali?

Gli impegni burocratici distraggono dal prioritario impegno di controllo e difesa della natura

[10 Novembre 2016]

Prosegue su greenreport.it il dibattito sulla riforma della legge quadro sulle aree protette (394/91). Oggi ospitiamo un intervento a cura del Gruppo dei 30  sulla figura del direttore di Parco Nazionale, uno dei temi tecnici/amministrativi che fa più discutere e sul quale permangono differenze di opinione anche con Federparchi e tra le stesse associazioni ambientaliste che hanno firmato il documento unitario che chiede una buona riforma della legge 394/91 in discussione al senato.

Ecco cosa scrive il Gruppo dei 30:

 

Il Direttore di un parco nazionale dovrebbe essere considerato allo stesso modo dei Direttori dei Musei italiani. Cioè il Direttore di un Museo, come di recente è stato deliberato deve essere  persona di alto profilo e competenza nella materia di cui si occupa come  le belle arti, la storia, l’archeologia. Allo stesso modo un Direttore di Parco nazionale dovrebbe  essere scelto tra figure  di alto profilo nella conoscenza della biodiversità, habitat, ecosistemi e conservazione della natura. Purtroppo la legge Caleo si muove in direzione totalmente opposta  forse  perché “il territorio” del Museo non può diventare edificabile mentre quello dei parchi è perennemente sotto assedio da parte di imprenditori e politici locali per via del freno che il Parco pone ad esempio a costruire strade su zone franose, lottizzazioni al posto di prati stabili, ponti in mezzo a boschi fluviali, caccia in zone protette, consumo di suolo in generale e così via.

Anche per questo, secondo una certa logica “frena-parco”, il Direttore non deve troppo impicciarsi nelle decisioni degli Enti locali ma si deve occupare di un’esorbitante serie di compiti burocratici e amministrativi. In questa situazione è logico che il direttore di un Parco nazionale abbia più difficoltà ad essere sul territorio per vedere, controllare e, quando è il caso, intervenire prontamente evitando danni alla natura che deve proteggere.

Chi nomina il Direttore

Nella 394 è il Ministro che sceglie, da una terna selezionata localmente presso il Parco, nell’Albo degli idonei quindi da un elenco comunque già verificato a livello centrale. Nella  proposta di legge Caleo, invece, è il Presidente dell’Ente Parco che sceglie da una terna selezionata localmente (senza neanche più un Albo a cui attenersi). Che il Direttore di un Parco Nazionale sia nominato localmente sulla base di una selezione fatta sempre localmente dalle stesse persone è un gravissimo errore di principio.  Come un Direttore di Museo Nazionale o come un Soprintendente ai Beni Culturali, la nomina di un Direttore di un Parco Nazionale (e di un’Area Marina Protetta) deve restare allo Stato altrimenti si verifica l’anomalia di una delega locale al controllo di ció che lo Stato ha definito patrimonio di interesse nazionale e internazionale.

A questa delega di poteri prevista nel nuovo testo della legge Caleo non esiste nemmeno un potere sostitutivo o di commissariamento dell’Ente in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di conservazione.  La nomina localistica dei Direttori da parte del solo Presidente del Parco è  il vero pericolo insito nella proposta di modifica della 394. Scongiurare questo pericolo deve essere obiettivo prioritario.

Sommersi dai compito burocratici i direttori rischiano di occuparsi solo secondariamente di conservazione della natura

L’anomalia italiana è che i parchi sono considerati dal punto di vista della loro natura giuridica come Enti Pubblici non Economici (Camere di Commercio, Inps, ecc.) per cui l’ordinamento giuridico del nostro Paese allinea questi Enti a quegli altri pubblici come gli Enti locali. Nelle Università, che pure sono soggetti di diritto pubblico, il settore che riguarda il funzionamento dei dipartimenti comporta che vi siano sia compiti amministrativi direttivi che compiti tecnici. Così è all’Ispra e nelle Arpa. Se poi guardiamo oltre confine, nei Parchi europei le figure direttive dei parchi sono soggetti con una comprovata preparazione tecnica in campi idonei alla conduzione tecnico naturalistica del Parco stesso. Basta fare un riscontro nelle aree protette transnazionali per rendersi conto che vi lavorano giovani che hanno fatto percorsi di studio adeguati e che  possono trovare impiego nelle aree protette.In Italia se i giovani si laureano in Scienze naturali devono poi incredibilmente fare concorsi per tecnici amministrativi!  Se si  reputa che questa affermazione non sia veritiera, basta sincerarsene chiedendo  i dati alla direzione Conservazione Natura del Ministero Ambiente,  per verificare quanti naturalisti siano presenti nei parchi. Si scoprirebbe che  il personale competente in materia ambientale che lavora nei Parchi risulta essere in media di 1 su 4 – 6 / 7 addetti.  Non si spendano parole di troppo, quindi, quando si afferma  che bisogna dare lavoro ai giovani.

Nella legge italiana oggi il Direttore di parco nazionale, successivamente all’adozione della 394, è stato equiparato a un dirigente della Pubblica Amministrazione con  competenze di tipo giuridico molto elevate che lo impegnano per la maggior parte del tempo. Le attuali  normative, a partire dal DLgs 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) in poi e, in particolare il DLgs.150/ 2009 (Decreto Brunetta) con le più recenti normative relative alla cosiddetta “Anticorruzione” attribuiscono al Direttore ulteriori poteri e responsabilità precise.  Ai direttori dei Parchi nazionali vengono pertanto richieste di svolgere multiple funzioni burocratiche di tipo amministrativo – giuridiche. Per questo le associazioni ambientaliste italiane unitariamente hanno chiesto che la legge Caleo recepisse la modifica migliorativa che associasse alla  figura del direttore di Parco nazionale un’altra figura di livello apicale che potesse  svolgere a tempo pieno gli obblighi burocratici amministrativi lasciando al direttore di Parco nazionale il tempo necessario per occuparsi di conservazione della natura e promozione degli straordinari valori di biodiversità contenuti nelle arre protette del Paese. (“…..il Direttore si trova spesso a svolgere – in supplenza – funzioni che dovrebbero appartenere agli uffici amministrativi o tecnici, mentre in mancanza/vacanza del Direttore, le funzioni dirigenziali non potrebbero essere assegnate a funzionari apicali per oltre 6 mesi. Considerando le competenze richieste sin ora per l’iscrizione all’Elenco nazionale degli Idonei (che sono e devono restare prioritariamente detentori di competenze nella tutela della biodiversità e dei valori culturali a questa connessi) risulta chiaro il perché si lavori in condizioni di affanno permanente. La risposta però non sta solo nella rimozione dell’Albo dei Direttori (per altro aggiornato sempre con fatica, riluttanza ed estremo ritardo dal Ministero dell’Ambiente), ma nel garantire piante organiche adeguate non solo nel numero, ma anche nella corretta corrispondenza tra i livelli contrattuali e le responsabilità richieste. E’ questa una situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente se, pur superando l’Albo dei Direttori, si aprono i ruoli a figure della Pubblica amministrazione che possono essere scelte (per altro senza alcun intervento del Ministero dell’Ambiente) solo su base fiduciaria e non in relazione a specifiche ed elevate competenze dichiarate in tema di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni ambientali e naturali. Occorre dunque che i criteri di nomina garantiscano da un lato le competenze necessarie al ruolo che gli Enti parco sono chiamati a svolgere, da un altro la giusta indipendenza, che assicuri la separazione delle funzioni politiche da quelle tecniche. In ultimo, è necessario porsi il problema di garantire la continuità amministrativa nell’avvicendamento degli organi politici e perciò di individuare nella pianta organica le figure apicali in grado di garantire l’ordinaria amministrazione…“)

A riprova di tale considerazione di taglio europeo, insita nella declaratoria della L.394/91, e reiterata dal DM 2002 relativo alla formulazione di un Albo di idonei alla funzione di direttori dei Parchi nazionali da parte del Ministero Ambiente, si richiedeva di corredare la domanda di inclusione nell’Albo con la documentazione comprovante sia un curriculum con dichiarazioni relative alle competenze manageriali nella Pubblica Amministrazione sia un curriculum scientifico con riferimento alle pubblicazioni scientifiche prodotte.

Questi indicatori sono stati utilizzati per stilare l’elenco degli idonei tuttora vigente. Di recente il Ministero Ambiente, in considerazione del fatto che tale elenco non era più aggiornato da tempo e quindi non consentiva di rimuovere soggetti dall’elenco e neppure di includerne di nuovi, ha riaperto le modalità di iscrizione a tale Albo senza comunque togliere di mezzo l’attestazione del curriculum scientifico anche se nell’ell’ambito dell’Albo degli idonei un elenco più puntuale di requisiti, sarebbe opportuno e utile.

Che senso ha che la proposta di legge Caleo cancelli  l’attestazione della competenza tecnico- naturalistica in ambiti di valore per la gestione di un territorio protetto?

Vi è poi anche la limitazione, sancita dalla spending review, ad assumere. Stando  alla conduzione della Pubblica Amministrazione, ormai marcatamente amministrativa, si evidenzia che il personale con attribuzioni tecnico naturalistiche è, nei Parchi del nostro Paese, una parte esigua del personale. Il potenziamento della  parte di competenza naturalistica dovrebbe essere un cavallo di battaglia per una riforma normativa autentica. Invece il personale dell’Ente deve avere solo capacità nel campo degli adempimenti amministrativi. Repetita juvant: il personale competente in materia ambientale che lavora nei Parchi risulta essere, in media, solo uno su quattro/sette addetti

Elenco non esaustivo dei compiti burocratici di un direttore di Parco Nazionale che lo occupano a tempo pieno distraendolo dal prioritario impegno di controllo e difesa della natura

Il  Direttore di un Ente Parco Nazionale attualmente si deve occupare, solo per garantire il funzionamento basale dell’Ente stesso, dei seguenti adempimenti amministrativi dei quali è direttamente responsabile anche verso l’esterno (e l’elenco non è esaustivo): Bilancio di Previsione Annuale; Variazioni al Bilancio di Previsione Annuale; Rendiconto annuale (Conto Consuntivo dell’anno precedente); Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti; Supporto alle attività periodiche di controllo della Corte dei Conti, del MEF e del Dipartimento della Funzione Pubblica; Piano della Performance dell’Ente e supporto all’OIV (Organismo Interno di Valutazione); Programma Triennale Trasparenza e Anticorruzione; adempimenti in materia di trasparenza (pubblicazioni obbligatorie sul sito web, ecc…); Adempimenti sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (come Datore di Lavoro e, a volte, come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione); Adempimenti in materia di personale in qualità di datore del lavoro (comunicazioni obbligatorie, registri, infortuni, gestione dei contratti di lavoro, ecc…); Contrattazione decentrata a livello di Ente (tavoli sindacali, predisposizione documenti relativi ai fondi del personale, ecc..); Stesura e pubblicazione, in qualità di Segretario, dei Verbali del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e della Comunità del Parco; Gestione del contenzioso legale (memorie per l’Avvocatura dello Stato sui più svariati temi); Gestione delle scritture contabili, predisposizione e sottoscrizione di mandati e reversali (delle quali è responsabile, insieme al Responsabile del Servizio Finanziario, quando presente); Gestione degli inventari dei beni mobili ed immobili, loro aggiornamento, gestione delle dismissioni dall’inventario di beni a fine ciclo di vita (il Direttore normalmente è il Consegnatario dei beni); Funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti dell’Ente (inclusa la registrazione quando necessario); Gestione degli automezzi, mezzi antincendio, ecc…; Funzioni di Armatore dei mezzi navali (nei parchi che hanno aree marine o lacustri…), come ad esempio per i battelli spazzamare; ecc, ecc.

Tutte le suddette funzioni sono comuni a qualunque Ente e in sé non hanno nulla o quasi a che fare con la gestione del Parco, dei suoi ecosistemi, delle specie, dei paesaggi e degli altri valori tutelati dall’area protetta. Entrando  nel “core businness” del Direttore, ci sono poi le funzioni legate alla pianificazione, ai nulla-osta, ai programmi di intervento, ecc.

Nota Bene: Il  sistema di selezione e di affiancamento al Direttore di un dirigente amministrativo può essere risolta con decreti applicativi o approvando le piante organiche già proposte dagli Enti, senza nessuna necessità di andare a modificare l’attuale legge 394-91.

 

a cura del Gruppo dei 30