Stop a moto da cross, quad o fuoristrada sui sentieri, piste forestali e mulattiere

La Commissione trasporti della Camera: solo a piedi, in mountain bike o a cavallo

[25 Settembre 2017]

Con il via libera dato dalla Commissione trasporti alle proposte di modifica del Codice della strada riguardanti la classificazione di “viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo”, salvo lcune eccezioni, presto i sentieri potrebbero presto essere completamente vietati a moto, quad o fuoristrada.

Il relatore Luigi Famiglietti (PD), illustrando le “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.”  ha fatto presente che «Il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 423-A e abbinate – come risultante dall’esame in sede referente elaborato dalla IX Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea il 10 giugno 2015 – reca modifiche al codice della strada e consta di 30 articoli». E ha ricordato che «Il Comitato, nella seduta dell’8 ottobre 2014, aveva espresso parere favorevole sul testo unificato successivamente rinviato in Commissione dall’Assemblea.

L’articolo 01, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, inserisce nel codice della strada una nuova modalità di classificazione delle strade: «viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo», modificando così  l’articolo 2, commi 2 e 3, del codice. Famiglietti ha sottolineato che «In particolare tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all’esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto». E’ modificato anche l’articolo 3, comma 1 del codice e viene rinnovata la definizione di cui al n. 48 del comma di sentiero o mulattiera o tratturo. «Mentre l’attuale definizione qualifica unitariamente le tre tipologie di strada – sottolinea Famiglietticon la norma sono aggiunte alcune specificazioni che distinguono i sentieri dalle mulattiere. Si precisa infatti che la larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia. La mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta. Si precisa che il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato. Si prevede che entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa. Viene inoltre introdotta la nuova definizione di «viabilità forestale» (aggiungendo il numero 48-bis). Si autorizza infine il Governo a modificare l’articolo 122 del Regolamento di esecuzione».

il presidente dell’Ente Parchi Emilia centrale,  Giovanni Battista Pasini, ha detto all’agenzia Dire che «La modifica ridefinisce il concetto di sentiero e mulattiera come “strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all’esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda degli aventi diritto». Quindi basta moto da cross e fuoristrada

Pasini aggiunge: «Le modifiche introdotte, per le quali auspichiamo una rapida e definitiva approvazione da parte del Parlamento, sanciscono che è fatto divieto di transito per le moto e gli altri mezzi motorizzati, salvo le eccezioni, “sulla rete sentieristica ed escursionistica costituita da sentieri e piste forestali” con caratteristiche “strutturali e di sicurezza” tali da poter essere percorse solo a piedi, in mountain bike o a cavallo. E’ una modifica da tempo attesa, sollecitata dagli Enti Parco, da Federparchi dell’Emilia-Romagna, dal Cai, dall’Uncem Emilia-Romagna e dalla stessa Regione che tempo fa si erano fatti promotori di una proposta di modifica al Codice della strada proprio nei termini approvati dalla commissione».