Inventario Ue dei gas a effetto serra: ecco i nuovi requisiti

[20 Giugno 2014]

Il meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è indispensabile per la valutazione dei progressi effettivi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri nell’adempimento dei loro impegni in materia di limitazione o riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra secondo il protocollo di Kyoto. Per questo l’Ue – attraverso regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri – fissa i requisiti del sistema di inventario dell’Unione dei gas a effetto serra tenendo di conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale. Per garantire la qualità del sistema precisa ulteriormente le norme in materia di preparazione e gestione dell’inventario. Dove per inventario dell’Unione dei gas a effetto serra si intende la somma delle emissioni di tali gas dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi degli Stati membri, riferito al territorio dell’Unione europea e stilato sulla base degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri.

In particolare l’Ue precisa le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione degli inventari effettuato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc).  Stabilisce le norme relative ai valori del potenziale di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, che devono essere utilizzati dagli Stati membri e dalla Commissione all’atto di determinare e comunicare l’inventario dei gas a effetto serra.

E lo fa per conformarsi alla decisione della conferenza delle parti della convenzione Unfccc. La decisione 19/CMP.1 – che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto – , infatti, definisce le linee guida che le parti devono applicare ai propri sistemi nazionali. Quindi l’Ue precisa le norme sul sistema di inventario dell’Unione in modo da garantire che la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra al segretariato dell’Unfccc avvenga in modo tempestivo, trasparente, accurato, coerente, comparabile e completo.

Mentre, per garantire la completezza dell’inventario dell’Unione in conformità delle linee guida per la preparazione degli inventari nazionali, l’Ue stabilisce le metodologie e i dati che la Commissione deve utilizzare all’atto di elaborare le stime dei dati mancanti dai singoli inventari degli Stati membri, in consultazione e in stretta cooperazione con ciascuno di essi.

Inoltre il regolamento definisce i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l’Unione durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione in ambito Unfccc al fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi sanciti dal protocollo di Kyoto.

Per garantire la coerenza con l’attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla convenzione Unfccc e dal protocollo di Kyoto, il regolamento verrà applicato a decorrere dal primo gennaio 2015.

Il protocollo di Kyoto è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici. Esso contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta. In particolare del biossido di carbonio (CO2); del metano (CH4); del protossido di azoto (N2O); dell’idrofluorocarburi (HFC); del perfluorocarburi (PFC); dell’esafluoro di zolfo (SF6).

Esso rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il riscaldamento globale perché contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra.

Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi di azione come rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell’efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.). Come anche cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali attraverso i diritti di emissione, l’attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).