I ministeri e le informazioni ambientali

[19 Luglio 2013]

In linea di principio e in generale le autorità pubbliche di uno Stato membro sono obbligate a rendere disponibili le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta. Ma gli Stati hanno la possibilità di “non considerare quali autorità pubbliche, gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (…) legislative” ad esclusione però dei ministeri quando questi elaborano e adottano disposizioni normative aventi rango inferiore ad una legge.

Lo afferma la Corte di giustizia europea – nella sua sentenza di ieri – nell’ambito di una controversia fra la Deutsche Umwelthilfe eV (associazione di tutela dell’ambiente e dei consumatori) e il Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministero federale dell’Economia e della Tecnologia). Una controversia relativa alla richiesta dell’associazione di accedere ad informazioni detenute dal ministero. Una serie di informazioni relative alla corrispondenza intrattenuta dal ministero con alcuni rappresentanti dell’industria automobilistica tedesca in occasione della concertazione che ha preceduto l’adozione di una normativa riguardante l’etichettatura dei consumi energetici.

Con decisione del 2010, il ministero tedesco ha rifiutato di trasmettere le informazioni richieste dall’associazione. E lo ha fatto invocando la disposizione della legge sull’informazione in materia ambientale del 2004, che esonera le autorità pubbliche dall’obbligo di fornire informazioni in materia ambientale quando esse intervengono nell’ambito dell’elaborazione di un regolamento.

In tale contesto il Verwaltungsgericht Berlin (il giudice tedesco) ha deciso di sospendere il procedimento relativo al’annullamento proposto avverso la decisione di rifiuto e di sottoporre alla Corte una serie di questioni. Ossia se la direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale del 2003 possa essere interpretato nel senso che vi è azione nell’esercizio di competenze legislative anche nel caso di attività svolte da organismi e istituzioni che riguardino l’adozione di norme da parte dell’esecutivo in forza di un’autorizzazione conferita con legge del Parlamento. E se i suddetti organismi e istituzioni siano esclusi dalla definizione di “autorità pubbliche” in modo permanente o lo siano solo per il periodo che termina con la conclusione del procedimento legislativo.

La Convenzione di Aarhus e anche la direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale del 2003 (che recepisce la convenzione) rappresentano gli strumenti per la sensibilizzazione e il coinvolgimento della società civile sulle tematiche ambientali. Ammettendo l’accesso alle informazioni ambientali, permettono la divulgazione delle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ma ammettono anche delle eccezioni. Non solo relative alla possibilità di rifiutare la richiesta di informazione ambientale, ma anche quella relativa alla definizione di autorità pubblica.

La direttiva definisce l'”autorità pubblica” e la definisce come “il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale”, oltre che come ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l’ambiente”. La direttiva riconosce anche agli Stati membri la possibilità di escludere dalla definizione gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Inoltre gli Stati possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta ma solo in determinati casi. Per esempio se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti e anche se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. Così come possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio ad esempio  alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto.