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Internet e diritto d’autore: decisiva sentenza della Corte Ue

[13 Febbraio 2014]

Sul sito Internet del Göteborgs-Posten è stata pubblicata, in libero accesso, una serie di articoli di stampa redatti da vari giornalisti svedesi. La Retriever Sverige, società svedese, gestisce un sito Internet che fornisce ai propri clienti collegamenti Internet «cliccabili» (cosiddetti «hyperlink» o «link») verso articoli pubblicati su altri siti Internet, tra cui il sito del Göteborgs-Posten. La Retriever Sverige non ha tuttavia chiesto ai giornalisti interessati l’autorizzazione ad approntare link verso gli articoli pubblicati sul sito del Göteborgs-Posten.

Lo Svea hovrätt (corte d’appello di Svea, Svezia) ha quindi adito la Corte di giustizia chiedendo se la fornitura di link di tal genere costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell’Unione [1]. In caso affermativo, l’approntamento del link non sarebbe possibile senza l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore. Infatti, il diritto dell’Unione prevede che gli autori dispongono del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsivoglia comunicazione al pubblico delle proprie opere.

Nella sentenza odierna la Corte rileva che il fatto di fornire link «cliccabili» verso opere protette costituisce un atto di comunicazione. Infatti, un atto di tal genere è definito nel senso della messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso (ancorché in concreto non si avvalga di tale possibilità). Inoltre, gli utenti potenziali del sito gestito dalla Retriever Sverige possono essere considerati quale pubblico, atteso che il loro numero è indeterminato e considerevole.

La Corte ricorda, tuttavia, che la comunicazione dev’essere rivolta ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento dell’autorizzazione della comunicazione iniziale. Secondo la Corte, tale «pubblico nuovo» non sussiste nel caso del sito gestito dalla Retriever Sverige. Infatti, considerato che le opere proposte sul sito del Göteborgs-Posten erano in accesso libero, gli utenti del sito della Retriever Sverige devono essere considerati come facenti parte del pubblico già preso in considerazione dai giornalisti all’atto dell’autorizzazione della pubblicazione degli articoli sul Göteborgs-Posten. Tale rilievo non è rimesso in discussione dal fatto che gli utenti Internet che clicchino sul link abbiano l’impressione che l’opera sia loro mostrata dal sito della Retriever Sverige, laddove essa proviene, in realtà, dal Göteborgs-Posten.

La Corte ne trae la conclusione che il proprietario di un sito Internet, come quello della Retriever Sverige, può rinviare, per mezzo di «link», ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore.

Ciò non varrebbe, tuttavia, nell’ipotesi in cui un link consentisse agli utenti del sito sul quale esso si trova di aggirare misure di restrizione adottate dal sito in cui l’opera protetta è collocata al fine di limitarne l’accesso da parte del pubblico ai soli abbonati: infatti, in tale ipotesi, detti utenti non sarebbero stati presi in considerazione quale pubblico potenziale dai titolari del diritto d’autore al momento del rilascio dell’autorizzazione alla comunicazione iniziale.

Infine, la Corte dichiara che gli Stati membri non hanno il diritto di disporre una protezione più estesa dei titolari dei diritti d’autore ampliando la nozione di «comunicazione al pubblico». Infatti, ciò produrrebbe l’effetto di creare disparità legislative e, pertanto, una situazione di incertezza giuridica, laddove la direttiva di cui trattasi è specificamente volta a porre rimedio a tali problemi.


IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.



[1]  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

 Corte di giustizia dell’Unione europea