Per una pesca sostenibile: sentenza della Corte Ue sui pescherecci nelle acque marocchine

[10 Ottobre 2014]

I pescherecci comunitari non possono pescare nelle zone di pesca marocchine se vi è solo una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco e non vi è l’intervento delle competenti autorità dell’Unione europea. Lo afferma la Corte di Giustizia europea – con sentenza di ieri – in riferimento alla domanda presentata nell’ambito di procedimenti penali avviati a carico della Fiskeri Ganth e della Fiskeri Nordic accusati di aver praticato illecitamente la pesca nelle zone di pesca marocchine nel corso del periodo intercorrente dall’aprile del 2007 al maggio del 2008 incluso. Una domanda sollevata dalla corte d’appello della Svezia occidentale che riguarda l’accordo sulla pesca. In particolare la Corte chiede se l’accordo di pesca escluda la possibilità di noleggiare un peschereccio comunitario, mediante un contratto di locazione a “scafo nudo”, a un’impresa marocchina che detiene soltanto la licenza, rilasciata dalle competenti autorità del Marocco a titolari marocchini di contingenti di pesca.

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, prevede la cooperazione fra le due parti per l’instaurazione di una pesca responsabile. Una pesca che garantisca la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in particolare mediante l’attuazione di un regime di controllo applicabile all’insieme delle attività di pesca, onde garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione di tali risorse.

L’accordo, inoltre, prevede che siano le parti a stabilire le modalità e le condizioni che disciplinano l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle zone di pesca marocchine e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca.

Dunque, possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca marocchine solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle competenti autorità del Regno del Marocco, su domanda delle competenti autorità dell’Unione. Determinate licenze possono essere concesse a pescherecci comunitari da tali autorità per alcune categorie di pesca non previste dal protocollo, ma la concessione è subordinata al parere favorevole della Commissione europea.

Ne deriva che l’intervento delle competenti autorità dell’Unione è sempre richiesto perché un peschereccio comunitario sia autorizzato a esercitare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine e, di conseguenza, che tale peschereccio non possa esercitare nell’ambito di tali zone siffatte attività in forza di una licenza rilasciata dalle autorità competenti del Marocco senza detto intervento.

Concedere la possibilità ai pescherecci comunitari di accedere alle zone di pesca affrancandosi dall’intervento delle competenti autorità dell’Unione contrasterebbe con l’obiettivo dell’accordo sulla pesca che è diretto a instaurare una pesca responsabile in tali zone a lungo termine e uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

Una simile possibilità potrebbe, infatti, essere idonea ad aumentare l’accesso dei pescherecci comunitari a tali zone e a intensificare lo sfruttamento delle risorse, senza che le competenti autorità dell’Unione attuino alcun controllo.

Inoltre, un accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca marocchine al di fuori delle previsioni dell’accordo sulla pesca non sarebbe commisurato al fondamento e alla finalità della contropartita finanziaria concessa dall’Unione al Regno del Marocco. Una contropartita finanziaria consistente nel compensare finanziariamente l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca marocchine e nel contribuire con un sostegno finanziario all’instaurazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque marocchine.