Prodotti derivati da foca, la Corte Ue conferma divieto del commercio

[3 Ottobre 2013]

Gli Inuit­ ­canadesi, i produttori e i commercianti di prodotti derivati dalla foca non sono legittimati a proporre direttamente ricorso contro il divieto di commerciare nell’Unione europea i suddetti prodotti. Lo ribadisce la Corte di Giustizia europea – con sentenza di oggi – che conferma l’ordinanza del Tribunale Ue. Un’ordinanza che nel 2011 ha respinto il ricorso proposto da un’organizzazione che rappresenta gli interessi degli Inuit canadesi per l’annullamento del divieto generale di commercio di tali prodotti contenuto nell’apposito regolamento. Un regolamento che, invece, escluse dal divieto l’immissione e la vendita sul mercato di quei prodotti derivanti dalla foca che provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza.

Secondo il Tribunale, infatti, i requisiti di ricevibilità del ricorso non risultavano soddisfatti. Perché la nuova regola introdotta dal Trattato di Lisbona che consente a tali soggetti di impugnare alcuni atti di portata generale anche quando non li riguardano individualmente, è applicabile solo agli atti regolamentari e non agli atti legislativi.

Come già avveniva prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso contro qualsiasi atto dell’Unione produttivo di effetti giuridici obbligatori del quale siano destinatarie o che le riguardino direttamente e individualmente. Può trattarsi di atti individuali (quale una decisione indirizzata a una persona), oppure di atti di portata generale, che includono sia gli atti legislativi (quale il regolamento di base) sia gli atti regolamentari.

A partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alcuni atti di portata generale possono essere impugnati dinanzi ai giudici dell’Unione senza che i legittimati debbano soddisfare il requisito dell’incidenza individuale. Tuttavia, il Trattato precisa che tali regole di ricevibilità meno restrittive si applicano soltanto a una categoria più ristretta di atti, ossia a quella degli atti regolamentari. Di conseguenza – come giustamente dichiarato dal Tribunale – gli atti legislativi che non sono inclusi tra gli atti regolamentari, continuano a essere soggetti a regole di ricevibilità più restrittive.

Inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non esige che un singolo possa proporre in modo incondizionato un ricorso di annullamento contro gli atti legislativi dell’Unione direttamente dinanzi al giudice dell’Unione. La Corte, infatti, ricorda che il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico Ue è assicurato dalla stessa Corte e dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. Quando l’attuazione di tali atti compete alle istituzioni dell’Unione, il singolo può proporre – a certe condizioni – un ricorso diretto dinanzi ai giudici dell’Unione contro le misure di attuazione e far valere l’illegittimità dell’atto generale. E quando l’attuazione spetta agli Stati membri, il singolo può far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitarli a interpellare la Corte al riguardo. Del resto nell’ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo.