Decreto Ambienteprotetto, le novità per rifiuti e bonifiche

[16 Giugno 2014]

Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento “Ambienteprotetto” con lo scopo di  superare alcune emergenze ambientali. Fra le varie disposizioni il decreto ha ampliato gli strumenti straordinari in capo all’amministrazione pubblica per fronteggiare l’abbandono dei rifiuti e ha semplificato le procedure sulla bonifica.

Secondo il legislatore italiano (e nello specifico secondo l’articolo 191 del decreto legislativo 152/2006) qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Tali ordinanze, però, devono essere adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. E soprattutto devono essere emanate quando sussistano i due presupposti imprescindibili: la contingibilità e l’urgenza. Deve sussistere, dunque una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva. Un pericolo caratterizzato dall’eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati e  non dilazionabili. La nuova norma però estende la tutela anche al caso di “grave e concreto” pericolo ancora allo stato potenziale.

Oltre a ciò la nuova norma amplia la gamma degli strumenti eccezionali da utilizzare per porre rimedio alle situazioni di crisi: inserisce il potere di “requisizione in uso” degli impianti destinati alla gestione dei rifiuti. Con tale provvedimento la pubblica amministrazione può incidere coattivamente sulla sfera patrimoniale del privato, limitandolo nel godimento di un bene su cui vanta un altro diritto reale. Anche tale provvedimento è annoverato tra i provvedimenti contingibili e urgenti che possono essere adottati dall’autorità amministrativa qualora per grave necessità pubblica debba disporre della proprietà privata.

Il nuovo decreto Ambienteprotetto incide inoltre sulla disciplina relativa agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati contenuta nel Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006. Perché introduce una procedura semplificata “per superare le difficoltà e le incertezze che oggi frenano gli interventi di bonifica e messa in sicurezza necessari alla salvaguardia delle vocazioni ambientali dei territori, nonché al loro rilancio economico-occupazionale”. Quindi i soggetti che garantiscono di poter ridurre il livello di “concentrazione soglia di contaminazione”, con un programma di interventi dai tempi certi, possono godere di un procedimento di approvazione veloce.

Inoltre, Ambienteprotetto prevede forme semplificate di recupero dei rifiuti, sempre a condizione di rispettare tutti i criteri di salvaguardia ambientale e della salute. E chiarisce le modalità di gestione dei rifiuti militari, accentuando le tutele ambientali. Così come prevede una qualificazione specifica per le imprese che realizzano le attività legate allo smantellamento e alla messa in sicurezza degli impianti nucleari. I criteri per la qualifica di tali imprese verranno definiti in apposito decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Infine, per la bonifica dei beni contenenti amianto il decreto Ambienteprotetto destina una quota parte del fondo per lo Sviluppo e la Coesione, già destinato agli interventi per bonifica dei siti d’interesse nazionale.