Biocidi, l’Ue chiede ulteriori informazioni per l’autorizzazione

[3 Settembre 2013]

L’Ue richiede altre informazioni per l’autorizzazione dei biocidi. Con nuovo regolamento delegato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi arriva infatti la modifica al regolamento del 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.

In particolare, la nuova normativa include la dimostrazione della determinazione dell’equivalenza tecnica tra le informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione (elementi contenuti nell’allegato III del regolamento del 2012).

I biocidi sono sostanze o miscele contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati, ma possono creare rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente a causa delle loro proprietà intrinseche e delle relative modalità d’uso. Per questo i biocidi possono essere messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati.

Un biocida può essere autorizzato se i principi attivi sono approvati conformemente alle disposizioni previste dal regolamento. E un biocida può essere autorizzato anche se uno o più principi attivi in esso contenuti sono stati prodotti in luoghi diversi o in base a processi differenti, anche da materiali di base che differiscono rispetto a quelli del principio attivo valutato. In tali casi, per garantire che il principio attivo contenuto in un biocida non presenti proprietà significativamente più pericolose rispetto al principio valutato ai fini dell’approvazione, è necessario stabilire un’equivalenza tecnica. L’equivalenza tecnica è una “similarità, in termini di composizione chimica e profilo di pericolosità, di una sostanza prodotta sia da una fonte diversa dalla fonte di riferimento, sia dalla stessa fonte di riferimento ma in seguito a una modifica del processo e/o del luogo di fabbricazione, rispetto alla sostanza prodotta dalla fonte di riferimento nei cui riguardi è stata condotta la valutazione dei rischi iniziale”.

Del resto il regolamento del 2012 si fonda sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. Infatti, il ricorso a questo principio consente – nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio – ad esempio, di impedire la distribuzione dei prodotti che possano essere pericolosi o di ritirare tali prodotti dal mercato. Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.