Biossido di azoto, ecco quando e perché c’è la proroga per i superamenti dei limiti

[20 Novembre 2014]

I limiti di biossido di azoto fissati dall’Ue non possono essere superati dopo il termine stabilito, però a certe condizioni lo Stato può richiedere una proroga di cinque anni.

Lo ricorda la Corte di giustizia europea – con sentenza di ieri – in riferimento al caso della Regno Unito dove i limiti per il biossido di azoto sono stati superati nel 2010, in 40 su 43 aree (aree in cui è suddiviso il territorio statale ai fini  della valutazione e della gestione della qualità dell’aria). E dove nel settembre 2011, è stata chiesta la proroga del termine per 24 delle 40 aree.

E’ la direttiva del 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa attua una revisione della legislazione europea in materia di qualità dell’aria. E lo fa allo scopo di ridurre l’inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente, e di migliorare l’informazione del pubblico sui rischi.

Stabilisce, dunque, un regime di valutazione della qualità dell’aria ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato PM10 e PM2,5, al piombo, al benzene e al monossido di carbonio, nonché all’ozono.

Gli Stati membri istituiscono zone (urbana, suburbana, rurale, fondo rurale) in tutto il loro territorio e procedono alla valutazione della qualità dell’aria e della gestione della qualità dell’aria.

In tali aree devo essere rispettatiti alcuni valori limite come quelli del biossido di azoto (previsti dall’allegato XI della direttiva 2008/50), per la data del primo gennaio 2010. Tuttavia, è prevista la possibilità di prorogare il termine qualora non sia possibile rispettare i valori limite a condizione che lo Stato predisponga un piano per la qualità dell’aria, per la zona o per l’agglomerato cui s’intende applicare la proroga, che soddisfi determinati requisiti. In particolare, il piano deve essere integrato dalle informazioni relative agli inquinanti e dimostrare come i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine.

Tuttavia, occorre evidenziare che, anche se, per quanto riguarda il biossido di zolfo, il PM10, il piombo e il monossido di carbonio, la direttiva da una parte dispone che gli Stati membri «provvedono» affinché non siano superati i valori limite, dall’altra indica che, per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, tali valori limite «non possono essere superati» dopo il termine stabilito, il che corrisponde a un obbligo di risultato.

Di conseguenza, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per conformarvisi e non si può considerare che la facoltà di proroga del termine offerta consenta loro di rimandarne, a piacimento, l’attuazione. Tanto che il legislatore europeo consente di prorogare il termine inizialmente stabilito unicamente qualora persistano “problemi acuti” di conformità in talune zone e in taluni agglomerati, nonostante l’attuazione di adeguate misure di abbattimento.

Quindi, per poter prorogare di cinque anni al massimo il termine stabilito e rispettare i valori limite di biossido di azoto lo Stato deve farne domanda e deve predisporre un piano per la qualità dell’aria quando emerge in modo oggettivo – tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l’attuazione da parte di tale Stato di adeguate misure di abbattimento – che tali valori non potranno essere rispettati in una zona o in un agglomerato determinati entro il termine indicato.

Nel caso in cui risulti che i valori limite di biossido di azoto non possono essere rispettati, in una zona o in un agglomerato di uno Stato membro, dopo la data, senza che tale Stato membro abbia richiesto la proroga la predisposizione di un piano per la qualità dell’aria non consente, di per sé sola, di considerare che tale Stato abbia adempiuto gli obblighi ad esso incombenti

Comunque sia quando uno Stato membro non ha rispettato i requisiti e non ha richiesto la proroga spetta al giudice nazionale competente – eventualmente adito – adottare nei confronti dell’autorità nazionale ogni misura necessaria, come un’ingiunzione, affinché tale autorità predisponga il piano richiesto dalla direttiva nelle condizioni previste.