Per la giurisprudenza si tratta di «furto venatorio»

Bracconiere arrestato, ora è un ladro: svolta giudiziaria

Caccia abusiva come reato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato

[25 Novembre 2013]

Un bracconiere uccellatore è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato di fauna selvatica ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato e processato per direttissima. Pena con patteggiamento: sei mesi di reclusione ed € 300,00 di multa. Confisca delle reti e divieto di avvicinarsi ai luoghi ove praticava l’uccellagione illegale. Uccellini liberati.

Siamo di fronte ad una svolta giudiziaria importante che da un lato conferma la piena applicabilità della teoria del bracconaggio come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, smentendo clamorosamente tutti coloro che fino a ieri hanno sostenuto che vigente l’attuale legge sulla caccia tale teoria era ormai inapplicabile, e dall’altro riapre scenari straordinari nel contrasto a tutte le forme di bracconaggio più sistematiche, seriali e distruttive. La sentenza ha confermato non solo che tale teoria giurisprudenziale è totalmente viva ed applicabile, ma ha anche avallato l’arresto in flagranza per i casi, naturalmente, più gravi di bracconaggio contro ogni regola ed al di fuori di ogni disciplina di legge.

Dalla cronaca “La Provincia di Varese on line” – 20 novembre 2013: “Bracconiere arrestato per furto verso lo Stato: patteggia a sei mesi e a una multa da 300 euro. E si scusa davanti al giudice. Il pubblico ministero Sabrina Ditaranto ha chiesto, e ottenuto dal giudice Anna Azzena, la non sospensione della pena.  (…) L’uomo è comparso in aula ieri mattina in sede di udienza direttissima dopo essere stato arrestato lunedì dai carabinieri di Castiglione Olona in collaborazione con il servizio interprovinciale di tutela animali: il giudice ha convalidato l’arresto. L’imputato, che è accusato di furto aggravato ai danni dello Stato (proprietario dei volatili catturati) e di violazione sulle norme sulla caccia, si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi, si è detto disposto ad un patteggiamento arrivando a fare ammenda in aula: si è scusato davanti all’autorità giudiziaria, dichiarandosi pentito e promettendo di non farlo mai più. L’uomo ha anche il divieto di dimora a Venegono Superiore. (…)  Il provvedimento di fatto lo priva della propria riserva di caccia personale. Anche la non sospensione della pena ha una ragione specifica: lanciare un messaggio chiaro. (…) Sotto sequestro sono finite tre gabbie con uccelli maltrattati: erano vivi ma con le ali piene di ferite. Venivano usati come “esce” vive per altri uccelli attirati dai loro richiami. Confiscati all’uomo anche richiami elettronici e reti utilizzati per la cattura dei volatili.”

L’operazione è stata attivata dal Servizio interprovinciale tutela animali (SITA) e condotta dal responsabile del Francesco Faragò, unitamente ai Carabinieri di Saronno.

Sotto il profilo giuridico, va rilevato che non solo è stata confermata la perfetta ed attuale applicabilità della teoria della caccia abusiva come reato di furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, ma in questo caso la magistratura ha anche convalidato l’arresto in flagranza del responsabile di tale reato. Una conferma – dunque – duplice e di ancora maggiore rilievo se si pensa che fino ad oggi da parte di molti (anche organi di polizia giudiziaria ambientale) si è sostenuto che vigente l’attuale vigenza della legge legge 11 febbraio 1992, n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”) la teoria giurisprudenziale del “furto venatorio” non era più applicabile. Tesi molto diffusa, ma drasticamente smentita da caso in commento. Da parte nostra, da sempre, abbiamo sostenuto in ogni sede editoriale[1] e seminariale tesi totalmente opposta, e cioè che anche vigente l’attuale normativa sulla tutela della fauna  e la disciplina della caccia era possibile applicare il “furto venatorio” per tutti quei casi di bracconaggio contro ogni regola.

Questa prassi giurisprudenziale, varata sotto la vigenza della pregressa normativa sulla caccia, all’epoca ha consentito una efficace e diffusa stategia di contrasto alle forme di bracconaggio più svariate. Tuttavia dopo l’entrata in vigore della vigente normativa di settore la sua applicazione si è rarefatta e molti hanno – erratamente – pensato che tale teoria giuridica non fosse più applicabile. E questo solo grazie ad un equivoco di lettura delle disposizioni contenute, appunto, nella successiva ed attuale normativa.

Va infatti ricordato, per chiarezza generale e per meglio inquadrare il problema, che al tempo della originaria applicazione della prassi giurisprudenziale in esame i casi di applicazione furono numerosissimi  e praticamente sistematici su tutto il territorio nazionale. Questo in quanto la pregressa normativa in materia venatoria era del tutto lacunosa e prevedeva sanzioni specifiche assolutamente blande ed irrisorie anche per i casi di bracconaggio più importanti. Questa applicazione diffusa ha comportato, tuttavia, la conseguenza che in alcuni casi è stata applicata anche in ipotesi di illeciti minori. In quel tempo, la sanzione penale per il reato di furto aggravato in casi di violazioni da parte di cacciatori che non rispettavano perfettamente le regole, oltre che a carico di bracconieri conclamati, ha creato dei problemi politici e la reazione delle associazioni venatorie. In effetti, e va detto per onestà intellettuale, essendo questa una teoria giurisprudenziale e non una norma di legge,  vigente la pregressa disciplina era praticamente applicabile sia ai casi minori che ai grandi casi di bracconaggio;  dunque anche in alcuni casi di violazioni modeste alla normativa sulla caccia si rischiava una pesante sanzione penale per violazioni modeste.

La successiva, ed attualmente vigente, normativa in materia, si dunque posta questo problema ed ha cercato di porvi rimedio a livello politico. E per evitare che la teoria del “furto venatorio” potesse essere applicata, oltre che ai bracconieri in senso stretto, anche a carico dei cacciatori nelle ordinarie violazioni alle regole venatorie, in calce alle specifiche sanzioni penali ed amministrative previste dalla medesima normativa ha espressamente posto il divieto di applicazione della teoria giurisprudenziale del furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato in quei casi in cui la medesima legge sulla caccia già prevede una propria sanzione specifica amministrativa oppure penale. Ma tale legge non ha proibito in senso assoluto e totale l’applicazione del “furto venatorio” ai casi di bracconaggio. Ed è qui l’equivoco di lettura di coloro che sostengono il principio che tale prassi giurisprudenziale oggi non è più applicabile.

Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Detta legge non contiene, dunque, una disposizione generale che esclude l’applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede tra le esclusione solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del « furto venatorio » è l’art. 30 n. 3 il quale recita: « Nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale »; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 e dell’art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo.  La fattispecie di bracconiere totale è fattispecie del tutto diversa.

Va richiamata – a conferma della nostra teoria – la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto “venatorio”ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l’Ente Parco.  Il “furto venatorio” è un reato di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie.  Questo punto è importante e va sottolineato.  Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale.

Si può – dunque – ritenere che il caso in commento riapre scenari molto significativi per il contrasto a tute le forme di bracconaggio più gravi, seriali e devastanti. E dimostra che applicare la teoria del “furto venatorio” è oggi possibile.

di Maurizio Santoloci, Diritto all’ambiente


[1] Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (seconda edizione 2013 – Diritto all’ambiente Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net ): “ (…) Il “furto venatorio” viene attualizzato dalla magistratura: di nuovo i bracconieri come ladri (Contributo a cura della Dott.ssa Valentina Vattani).  (…) In passato non remoto la teoria giuridic del “furto venatorio” ha rappresentato uno strumento importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni ’80 grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile… Noi da sempre – sulle pagine della Testata on line “Diritto all’ambiente” – abbiamo sostenuto la legittima attuale applicazione ai nostri giorni di tale impostazione giurisprudenziale. Ed i fatti ci stanno dando ragione. Chi uccide animali protetti, a quale sanzioni va incontro? La risposta – logica – è che a suo carico scattano i reati previsti dalla legge in materia di tutela della fauna ed esercizio dell’attività venatoria, quale norma di settore. E questa è la regola di base. Dunque, è chiaro che in casi del genere, si applicano – naturalmente – tutte le violazioni specifiche della normativa in materia di caccia. Molti oggi stanno chiedendo – tuttavia – norme più severe attesa la modesta entità di tali sanzioni previste nella norma speciale. E si attendono con ansia i delitti ambientali in discussione in Parlamento. Giusto e logico. Ma, in attesa di queste modifiche normative, esiste una strada già oggi praticabile senza attendere modifiche normative e integrando – per questi casi specifici – la normativa di settore. Alludo alla “antica” teoria del “furto venatorio”… Quest’ultima prassi giurisprudenziale è in realtà da tempo caduta in desuetudine ed è oggi poco applicata, anche se in un passato non remoto ha rappresentato uno strumento giuridico importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni ’80, grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza, molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile… Molti sostengono che detta teoria – elaborata in vigenza della pregressa normativa in materia venatoria – non è più applicabile in corso di applicazione della attuale disciplina di settore. A nostro avviso questo non è vero e l’equivoco è dovuto ad una infelice elaborazione di previsione del punto specifico sulla attuale norma.  Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo. Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza).  La mancanza del titolo principale che legittima all’esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa (salvo il reato più generale di porto abusivo d’arma comune da sparo e le infrazioni amministrative in materia di omesso pagamento delle tasse di concessione governative).  Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31.  Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

l) l’art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l’applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del « furto venatorio » è l’art. 30, comma 3, il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 31.  E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 e dell’art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa caccia di frodo.

La fattispecie di bracconiere senza licenza, non rientra in questa prima parte dell’art. 30 e nell’art. 31 e non rientra in nessun’altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del “furto venatorio”: furto che espressamente appare escluso « nei casi di cui al comma 1 » e non in tutti i casi della nuova legge!… Riteniamo pertanto, sulla base di dati presupposti, che il “furto venatorio” sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente – appare logico – alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia, anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l’arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell’arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale. Secondo la qui esposta teoria, chi abbatte animali protetti o comunque in violazione di legge con lo scopo (elemento soggettivo – dolo) di appropriarsi dell’animale abbattuto, integra il reato di “furto venatorio”. Noi riteniamo, infatti,  che chi abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo – dolo) di appropriarsi dell’animale abbattuto, integra il reato di “furto venatorio” ai sensi degli artt. 624 e 625 Codice Penale essendo appunto la fauna abbattuta patrimonio indisponibile dello Stato e l’autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro “bracconaggio predatorio”.   Chi, invece, abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo – dolo) non di appropriarsi degli animali stessi ma di ucciderli per atto fine a se stesso, non integra il reato di “furto venatorio” ma di “danneggiamento di fauna selvatica” ai sensi dell’art. 635/II° comma Codice Penale, essendo la fauna distrutta – come sopra accennato – patrimonio indisponibile dello Stato e l’autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia e, dunque, per puro “bracconaggio vandalico”.  Di conseguenza, chi viene trovato in possesso di animali protetti morti e conservati o impagliati o comunque altro, derivanti da uccisioni illegali, risponde del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. stante l’origine delittuosa delle spoglie come reato presupposto. Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che – si sottolinea  – non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costituitiva e fine di tutela.  Sono poi reati di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie.  Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale. Ricordiamo che il furto, danneggiamento e ricettazione sono reati gravi rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l’effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace.  E prevedono la possibilità di misure cautelari a carico dei responsabili. Ma quando è nato questo filone giurisprudenziale, e quando sono stati arrestati i primi bracconieri in Italia grazie a questa interpretazione normativa? Dobbiamo tornare un po’ indietro nel tempo, in un periodo di grande impegno ambientale dei cosiddetti “pretori d’assalto” che molti  – specialmente tra i giovani – non conoscono. E che rappresenta invece la radice culturale e storica di queste ed altre coraggiose innovazioni giuridiche nel nostro Paese. Maurizio Santoloci, oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni, è tra i protagonisti promotori della teoria del “furto venatorio”. Siamo nel 1982. La sua  prima nomina come magistrato è quella di Pretore di Sorgono in provincia di Nuoro. È il tempo dei pretori con funzioni di pubblico ministero, che operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta. Molti furono definiti “pretori d’assalto”… Una delle sue prime iniziative giurisdizionali fu il contributo decisivo alla creazione della prassi giurisprudenziale che si dffuse presto a livello nazionale: la teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Dopo una serie di sentenze che propongono l’innovativo principio, Santoloci firma il primo mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di aver ucciso un raro muflone sardo.  Nasce così una nuova azione della magistratura che in tutta Italia arresta i bracconieri risposabili di abbattimenti di animali protetti e – comunque – incrimina per il grave reato di furto aggravato ai danni dello Stato chi esercitava la caccia in modo abusivo.  Oggi questa “antica” teoria può ancora essere validamente applicata contro chi opera azioni di bracconaggio predatorio e vandalico in particolare contro animali protetti. Dunque, questa teoria giurisprudenziale ha radici “antiche” ed è solo rimasta sopita nel tempo, non avendo più poi trovato forze di polizia disposte ad applicarla e – di conseguenza – il filone giurisprudenziale si è attenuato. Ma – come si vede – se un organo di P.G. attento e puntuale opera le denunce in tal senso, anche la giurisprudenza moderna poi conferma l’attuale applicazione del principio. (…)”