Corte Ue, la Via va effettuata prima della realizzazione dell’opera

[26 Luglio 2017]

La Valutazione d’impatto ambientale (Via) va effettuata prima della realizzazione dell’opera: solo in casi eccezionali e a certe condizioni è possibile farla dopo. Lo ribadisce la Corte di Giustizia europea, che con sentenza conferma la posizione dell’avvocato generale Juliane Kokott.

La questione riguarda l’Italia, in particolare l’autorizzazione della provincia di Macerata per la costruzione di alcuni impianti a biogas nei Comuni di Corridonia e di Loro Piceno. Autorizzazione rilasciata senza effettuare alcuna analisi ambientale e sulla base della legge regionale Marche (20/2011), secondo cui per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con potenziale termico inferiore a 3 MW non è necessaria la Via.

I Comuni interessati hanno presentato ricorsi davanti al Tar Marche evidenziando come la norma regionale applicata fosse contraria alla direttiva Via. Il Tar  accogliendo l’argomento dei Comuni, ha annullato le autorizzazioni e in seguito la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma regionale.

Adesso la Corte Ue ribadisce che una Via non effettuata anteriormente alla costruzione del manufatto costituisce un’omissione illegittima. Questo perché l’obiettivo della valutazione consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti e le perturbazioni dell’ambiente piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti.

Nonostante che il diritto dell’Unione non preveda espressamente delle conseguenze per la illegittima omissione, la Corte sostiene che in virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri abbiano l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a eliminare le conseguenze illecite dell’omissione. Fra queste annovera anche la Via “postuma” a titolo di regolarizzazione, basta, però, che tale regolarizzazione in tempi successivi non sia un modo per eludere gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (e quindi non costituisca un abuso) e che abbia ad oggetto non solo l’impatto futuro di una certa installazione ma anche l’impatto ambientale già verificatosi per effetto della costruzione.

Nel corso degli anni spesso gli organi di giustizia europei e italiani si sono pronunciati sulla  Via. Molto spesso i tribunali nazionali si sono interrogati su quale fosse il rapporto fra la Via e l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera demandando la questione alla Corte Ue non ricevendo una soluzione dalla disciplina nazionale.

Con il decreto legislativo 104/2017 l’Italia potrebbe aver chiarito la questione. Il Dlg ha recepito la direttiva 2014/52/Ue, ha rivisto gli istituti della verifica di assoggettabilità a Via e della Via (con l’obiettivo di semplificarle ha contratto i tempi) e ha qualificato il rapporto tra Via e l’autorizzazioni aventi a oggetto la realizzazione dell’opera. In altre parole ha dichiarato che l’esito della valutazione deve essere posto alla base dell’autorizzazione.

Ricordiamo comunque che già con il primo ingresso dell’istituto europeo della Via nel 1997 nell’ordinamento italiano, il legislatore nazionale scelse di inserire il procedimento di Via come un “sub-procedimento” dei procedimenti di autorizzazione dell’opera.