Disciplina dei rifiuti, i paletti delle competenze statali e regionali sugli impianti

[15 Luglio 2015]

La Regione, nel disciplinare la gestione dei rifiuti all’interno degli impianti di trattamento, non può andare oltre le proprie competenze. Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) – con sentenza n. 782 – in riferimento alla non approvazione da parte della provincia di Rovigo del progetto di adeguamento e la compatibilità ambientale di un impianto di compostaggio. E in particolare alla delibera regionale che approva la direttiva tecnica per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani e altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica.

Nello specifico riguarda l’ipotesi in cui, nell’ambito del procedimento per la produzione di Acq (Ammendante Compostato di Qualità), vengano riutilizzati i sovvalli, ossia gli scarti lignocellulosici ottenuti dopo la vagliatura finale del prodotto: tali sostanze non possono superare il 50% della frazione verde e debbono essere preventivamente puliti dai residui plastici mediante idoneo trattamento.

Ed è proprio tale disposto che viene contestato dal titolare e gestore dell’impianto di compostaggio del Comune di Canda (RO). Perchè le prescrizioni così introdotte dalla Regione Veneto si pongono in netta violazione del sistema di ripartizione delle competenze, fra Stato e Regioni, in materia di trattamento dei rifiuti e più in generale di tutela ambientale. La Regione è intervenuta su profili -quali sono le caratteristiche tecniche dei rifiuti da sottoporre a trattamento – che sono riservate all’amministrazione statale.

La disciplina dei rifiuti – così come è stato ribadito da una recente sentenza della Corte Costituzionale – è riconducibile alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale (ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) anche se interferisce con altri interessi e competenze. E’ riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente.

Tale disciplina inoltre, “in quanto rientrante principalmente nella tutela dell’ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali”. Con la conseguenza che la disciplina statale costituisce – anche in attuazione degli obblighi comunitari – un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza. Tutto ciò per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino.

Rimane pur vero il fatto che la molteplicità degli interessi coinvolti comporta un inevitabile interferenza tra titoli di competenza formalmente attribuiti allo Stato (tutela dell’ambiente) e quelli assegnati in via concorrente alle Regioni (tutela della salute, governo del territorio).

Una interferenza che – ha precisato la Corte – “deve trovare composizione attraverso l’adozione del principio di prevalenza quando appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre ovvero quando l’azione unitaria dello Stato risulti giustificata dalla necessità di garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale”.