I fanghi dell’autolavaggio sono rifiuti speciali

[12 Gennaio 2017]

I fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio sono rifiuti speciali. Lo afferma la Corte di Cassazione penale – con ordinanza 363 del 04/01/2017 – in riferimento al caso dello scarico senza autorizzazione nella pubblica fognatura e all’illecito smaltimento di fanghi provenienti da un autolavaggio.

Il legislatore riconduce i fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio alla nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotte. Sono riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti (Originariamente il loro codice CER era 07.06.02 e, a seguito della Direttiva del Ministero dell’Ambiente 9 aprile 2002, i codici sono 07.06.11 e 07.06.12).

In tema di gestione di rifiuti, l’accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento di campioni e l’analisi degli stessi. In questi casi il giudice può accertarne la natura sulla base di elementi probatori diversi, basta che sia fornita una motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica.

Del resto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili. E questo anche in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate.