Giustizia e ambiente, la normativa tedesca non è conforme alle disposizioni europee

Secondo la Corte Ue la Germania è venuta meno a obblighi delle direttive Via e emissioni industriali

[19 Ottobre 2015]

La Repubblica federale di Germania è condannata dalla Corte di Giustizia europea per essere venuta meno agli obblighi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della direttiva sulle emissioni industriali. Con la legge sulle disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale ha limitato l’applicazione delle disposizioni europee come la legittimazione ad agire delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli.

La vicenda ha inizio nel 2006 quando la Commissione ha ricevuto una denuncia che addebitava alla Germania un recepimento scorretto, con la legge sulle disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale delle direttine Via e sulle emissioni industriali. A questo punto la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla quale la Germania ha risposto richiedendo alla Commissione di chiudere la procedura. Dunque la Commissione ha inviato un parere motivato, ma non ritenendo soddisfacente la risposta dello Stato membro, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso.

La possibilità di ricorrere alla giustizia contro gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale è uno dei tre pilastri della Convenzione di Aarhus, convenzione che riconosce la possibilità al cittadino e alle associazioni di richiedere le informazioni ambientali alle autorità che le detengono, e riconosce la possibilità di partecipare alle procedure decisionali su progetti e programmi che hanno un impatto ambientale.

Del resto la Convenzione si fonda sulla convinzione che una diffusa conoscenza dei dati ambientali, una concreta partecipazione ai processi decisionali consenta di migliorare le qualità delle decisioni delle autorità, ne rafforza l’efficacia, contribuisca a sensibilizzare il pubblico a tali tematiche permettendo di esprimere le proprie preoccupazioni.

In Europa è la direttiva del 2005 (la numero 2005) che recepisce la convenzione e che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, mentre è la direttiva del 2011 che disciplina la Via. In particolare, stabilisce che gli Stati provvedano – in conformità al proprio ordinamento giuridico in materia – affinchè i membri del “pubblico interessato” che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto – nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto – possano proporre ricorso contro decisioni, atti e omissioni soggetti alle disposizioni della direttiva per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale. Dove per “pubblico interessato” si deve intendere il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia di Via o che ha un interesse in tali procedure.

La direttiva prevede che gli Stati membri determinino ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tale proposito, la convenzione di Aarhus stabilisce che ciò che costituisce interesse sufficiente o violazione di un diritto è determinato “secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia”.

Ne discende che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per stabilire ciò che costituisce un “interesse sufficiente” o una “violazione di un diritto”. Una discrezionalità che, però, trova i suoi limiti nel rispetto dell’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.