Gli aiuti di Stato si pagano con gli interessi (composti)

Per l’Ue è legittima la normativa italiana

[27 Marzo 2015]

Non è contraria alla normativa europea quella italiana che, in relazione ad un’azione di recupero di aiuti di Stato conseguenti a una decisione della Commissione, stabilisce che gli interessi siano determinati applicando il metodo degli interessi composti.

Lo afferma l’avvocato generale Melchior Wathelet in riferimento alla controversia tra la A2A SpA  – nata dalla fusione fra la Asm Brescia Spa e la Aem Spa – e l’Agenzia delle Entrate riguardo al recupero di aiuti giudicati illegittimi e incompatibili con il mercato comune.

Per il periodo dal 1996 al 1999, la Asm e la Aem hanno beneficiato di un’esenzione dall’imposta sui redditi delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi in applicazione di un regime agevolativo previsto dalla normativa nazionale per le società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria. Ma tale esenzione è stata qualificata come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2003/193.

Dunque l’Italia nel 2007 non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi, è venuta meno ai suoi obblighi.

Nella sentenza Commissione/Italia (C-207/05) la Corte ha statuito che, successivamente, il legislatore italiano è intervenuto per disciplinare il recupero degli aiuti emanando il decreto legge 185/2008, a norma del quale gli interessi dovevano essere calcolati applicando il metodo degli interessi composti.

La A2A ha allora proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia contro  gli avvisi di accertamento che le sono stati notificati e quindi dinanzi alla Corte suprema di cassazione. Ma la Commissione ha rigettato il ricorso.

E’ il regolamento europeo del 2004 che prevede la disciplina dei assi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi».Ma giàl diritto dell’Unione anteriore al regolamento che non imponeva il metodo di calcolo degli interessi composti, non escludeva la possibilità da parte del legislatore nazionale di prevedere l’applicazione del metodo degli interessi composti al recupero dell’aiuto illegittimo. Rinviava al diritto nazionale per il calcolo degli interessi.

Comunque, l’aiuto di Stato è – secondo il diritto europeo – un provvedimento caratterizzato da dalla presenza contemporanea di quattro condizioni. L’intervento  deve essere dello Stato o effettuato mediante risorse statali; l’intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri; deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte, affinché dei vantaggi possano essere qualificati come aiuti, devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e devono essere imputabili allo Stato.

Lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegali è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurarne l’esecuzione e deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute.

Secondo giurisprudenza costante, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante il recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Infatti, con la restituzione dell’importo dell’aiuto versato, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e viene ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto Quindi, un aiuto illegittimo da rimborsare ha l’effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi. L’applicazione degli interessi composti non fa altro che attualizzare il valore finanziario dell’aiuto illegittimo di cui il beneficiario ha fruito.

Pertanto, la normativa nazionale che impone il recupero di interessi calcolati su base composta sugli aiuti illegittimi concessi e che mira di conseguenza ad eliminare tutti i vantaggi finanziari che essi hanno procurato, compresi quelli accessori è idonea a ristabilire le normali condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione dell’aiuto illegittimo e, di conseguenza, a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.