Idrofluorocarburi, dall’Europa nuovi valori di riferimento per i produttori

[5 Novembre 2014]

L’Ue stabilisce i valori di riferimento per il periodo compreso tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, tramite decisione di esecuzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea  di  oggi.

Per il periodo dal 2015 al 2017, l’assegnazione delle quote ai produttori e agli importatori che hanno comunicato i dati è determinata sulla base di valori di riferimento individuali. Una determinazione che è comunque condizionata dalle limitazioni insite nei dati comunicati.

I valori di riferimento sono calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l’importatore ha comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati a determinati usi.

Dal calcolo dei valori di riferimento effettuato sulla base dei dati comunicati, per alcune imprese sono risultate quantità negative. Si considera pertanto che tali imprese non abbiano comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi dal 2009 al 2012.

I valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati ogni tre anni a partire dal 2017 affinché le imprese possano continuare le loro attività sulla base dei volumi medi da esse immessi in commercio negli anni immediatamente precedenti. È per questo che la decisione scadrà il 31 dicembre 2017.

Il regolamento del 2014 (il numero 517 che abroga quello del 2006) dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione, l’immissione in commercio di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori sia soggetta a limiti quantitativi.

Del resto l’obiettivo del regolamento è quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Il regolamento, infatti, stabilisce le disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione di tali gas e di provvedimenti accessori connessi. Impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra. Così come impone le condizioni per particolari usi dei gas in questione e stabilisce i limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

La riduzione graduale dei quantitativi di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio è stata riconosciuta come il modo più efficace e più efficiente sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di tali sostanze a lungo termine.