Immobili ed efficienza energetica, l’Iva ridotta secondo la Corte di giustizia Ue

[8 Giugno 2015]

Non è possibile applicare alla cessione e all’installazione di materiali efficienti sotto il profilo energetico un’aliquota Iva ridotta per tutti gli immobili residenziali, perché tale applicazione è riservata alle sole operazioni di edilizia popolare.

Lo afferma la Corte di giustizia europea in riferimento alla decisione del Regno Unito di applicare un’aliquota Iva ridotta ai “materiali efficienti sotto il profilo energetico” che un individuo installa in immobili residenziali o fornisce ai fini dell’installazione nei medesimi.

La Commissione ritiene che così facendo il Regno Unito non osservi la direttiva Iva perché un’aliquota Iva ridotta può essere applicata solo in determinati casi. E perché la cessione e l’installazione di “materiali efficienti sotto il profilo energetico” nel settore delle abitazioni non rientra in tali casi. Anche perché i materiali efficienti sotto il profilo energetico oggetto della normativa britannica comprendono materiali che costituiscono una parte significativa del valore dei servizi resi.

L’imposta sul valore aggiunto (Iva) è un’imposta generale sul consumo, che si applica alle attività commerciali che comportano la produzione e la distribuzione di beni e la prestazione di servizi. La direttiva europea riguarda l’istituzione del sistema comune di Iva dell’Unione europea. Il sistema si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo nell’Ue. L’imposta è calcolata in funzione del valore aggiunto ai beni e ai servizi in ogni fase della produzione e del circuito di distribuzione.

Ci sono dei casi in cui è possibile, da parte degli Stati membri prevedere un’aliquota ridotta. Le aliquote ridotte, però, si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate dalla stessa direttiva (nello specifico nell’allegato III). E tale elenco menziona la “cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale” e la “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private”.

Del resto la categoria “cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale” consente solo di applicare un’aliquota Iva ridotta a cessioni, costruzioni, restauri e trasformazioni che si rapportino ad abitazioni o a servizi forniti nell’ambito della politica sociale. Ne consegue uno Stato non può prevedere l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alla cessione, costruzione, restauro e trasformazione di qualsiasi immobile residenziale, indipendentemente dal contesto sociale nel quale hanno luogo tali operazioni.

E anche se – come afferma il Regno Unito – una politica di miglioramento delle abitazioni produce effetti sociali, l’estensione dell’ambito di applicazione dell’aliquota Iva ridotta a tutti gli immobili residenziali non riveste un carattere essenzialmente sociale. Prevedendo l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta alla cessione e all’installazione di materiali efficienti sotto il profilo energetico indipendentemente dal tipo di abitazioni e senza distinzione delle categorie di individui che le occupano, le misure del Regno Unito non possono considerarsi adottate per ragioni di interesse esclusivamente, né prevalentemente, sociale.