La richiesta d’accesso alle informazioni ambientali non può essere generica

[19 Gennaio 2016]

Chiunque – singolo o associazione – può richiedere informazioni ambientali senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, anche se la richiesta d’accesso non può essere formulata in termini eccessivamente generici. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Campania – con sentenza di questo mese, la numero 188 – in riferimento alla istanza di accesso alla documentazione amministrativa presentata al Comune di Cellole dal comitato civico costituito “per tutelare i diritti dei cittadini e concorrere all’azione amministrativa” in riferimento alla società che si occupa del servizio di igiene urbana.

Il legislatore del 2005 – con dlgs numero 195 – ha previsto un accesso facilitato per le informazioni “ambientali”, al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati. Ha previsto, quindi, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale.

Dunque, per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale relativa allo stato degli elementi dell’ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo,  territorio, siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati) e le loro interazioni tra questi elementi. Relativa alle sostanze, alle energie, al rumore, alle radiazioni o ai rifiuti (anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente). Relativa inoltre alle misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto.

Però, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, la richiesta di accesso non può essere formulata in termini eccessivamente generici bensì deve essere specificamente formulata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure previste dal legislatore.

Ne consegue che l’istanza di accesso, pur se astrattamente riguardante un’informazione ambientale, non esenta il richiedente dal dimostrare che l’interesse che intende far valere è un interesse ambientale volto alla tutela dell’integrità della matrice ambientale. Del resto l’ordinamento non ammette che di un diritto nato con specifiche determinate finalità si faccia uso per scopi diversi.