Riceviamo e pubblichiamo

La “tenuità del fatto” e i riflessi sugli atti della polizia giudiziaria ambientale

[6 Maggio 2015]

Il recente decreto sulla “tenuità  del fatto” (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28), per certi versi piuttosto sottovalutato nella percezione operativa dalle forze di polizia, riguarda invece direttamente l’attività di gran parte degli organi di polizia giudiziaria. Infatti, questa nuova disciplina normativa riguarda tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

Si tratta di uno spettro di applicazione di illeciti penali molto vasto, che comunque ricomprende la quasi totalità dei reati ambientali (salvo rarissime eccezioni); dunque, in particolare la polizia giudiziaria ambientale appare particolarmente esposta alle novità di questa emergente disciplina legislativa.

Ma perché questo decreto riguarda anche le forze di polizia giudiziaria, mentre apparentemente sembra essere una norma di interesse diretto solo per magistrati ed avvocati? Per un motivo molto semplice: perché prevede una nuova ipotesi di non punibilità che può stroncare alla radice molte procedure conseguenti alle denunce – appunto – anche e soprattutto per reati ambientali.

Non vi è dubbio che il pubblico ministero in prima battuta, ed il giudice (GIP in particolare) in seconda fase, traggono elementi utili per decidere se procedere con la dichiarazione di non punibilità in relazione a quel caso concreto sostanzialmente dalla comunicazione di notizia di reato della PG e – comunque e secondo le varie fasi procedurali  – dagli verbali allegati a tale comunicazione.

Ecco, dunque, che gli atti redatti dalla polizia giudiziaria assumono un valore straordinario come fonte primaria per orientare in qualche modo assolutamente diretto la futura giurisprudenza in materia di non punibilità per “tenuità del fatto”.

Il decreto detta degli indici/criteri in ordine ai quali il PM ed il giudice devono attenersi per le loro decisioni. E proprio nel contesto di questi indici/criteri articolati deve – a mio modesto avviso – oggi adeguarsi in modo totalmente rinnovato la struttura della comunicazione di notizia di reato per illeciti penali ambientali . Perché non vi è dubbio che la polizia giudiziaria ambientale da oggi deve in qualche modo affrontare i singoli temi degli indici criteri previsti dalla nuova normativa per fornire a PM e giudice tutti gli elementi essenziali per decidere in merito.

Ignorare questa nuova procedura sostanziale e rituale, continuando a redigere  CNR e verbale allegati come se nulla fosse cambiato a livello normativo, significa restare fuori dal tempo e fuori dalla logica delle cose concrete ed essere destinati a subire in modo passivo una falcidia di archiviazioni o di sentenze di non doversi procedere che renderebbero di fatto assolutamente inutile il lavoro di gran parte della polizia giudiziaria ambientale.

Dunque, oggi appare assolutamente necessario ed irrinunciabile evolvere profondamente la struttura ed il contenuto delle comunicazioni di notizia di reato e questo conferma –  peraltro – la nostra tesi storica che sosteniamo da tempo[1] in base alla quale comunque, prima ancora del decreto sulla “tenuità del fatto”, la comunicazione di notizia di reato non poteva (e non può a maggior ragione oggi) essere una mera esposizione dei fatti oggettivi, o addirittura come qualcuno sostiene un semplice indice degli allegati alla prima pagina della comunicazione di reato stessa, ma doveva – e deve oggi essere – un atto completo, esaustivo ed articolato ove la PG, dopo aver esposto i fatti e delineate le caratteristiche oggettive e soggettive del reato, deve prendere posizione ed argomentare compiutamente in ordine ad ogni aspetto.

Dopo questa riforma, a maggior ragione è necessario che la polizia giudiziaria documenti e spieghi soprattutto anche gli elementi di comportamenti soggettivi che da oggi in poi ed ancora di più saranno essenziali ai fini del decidere. Scegliere diversamente significa restare fuori dal diritto vivente.

di Maurizio Santoloci – Diritto all’ambiente

Le opinioni espresse dall’autore non rappresentano necessariamente la posizione della redazione

 

[1]  Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” – edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all’ambiente – Edizioni:  http://www.dirittoambientedizioni.net/ ):

“ (…)  Comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali: lunga o breve? E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati? A nostro modesto avviso, la risposta a questa domanda è molto semplice: la comunicazione di notizia di reato deve essere una… comunicazione di notizia di reato. Stiamo assistendo – infatti –  recentemente ad una evoluzione di fatto nella prassi di redigere le comunicazioni di notizie di reato da parte di gran parte degli organi di polizia giudiziaria (in particolare nel campo dei reati ambientali, dalla salute pubblica e degli animali).

Infatti, una progressiva evoluzione interpretativa ha fatto sì che oggi, in concreto, molte comunicazioni di notizie di reato (d’altra parte non solo nelle materie citate) consistono praticamente soltanto nell’elenco dei verbali allegati alla comunicazione medesima. In altre parole, sta scomparendo progressivamente, ed in alcuni casi è proprio scomparsa del tutto, la stesura della illustrazione dei fatti in quella che continua a chiamarsi comunicazione di notizia di reato, ma il cui contenuto è sostanzialmente troppo spesso ormai contraddistinto esclusivamente da un’epigrafe di intestazione di indirizzo al Pubblico Ministero competente, delle indicazioni degli estremi formali dei reati che si intendono denunciare, nonché dall’elenco schematico dei verbali allegati.

Praticamente, la lettura del fatto non si evince dal testo della comunicazione e per capire cosa è successo ed avere un’idea della dinamica dei fatti si devono andare a consultare uno per uno gli allegati (verbale di perquisizione, verbale di sequestro, di arresto, di accertamenti urgenti sui luoghi, sommarie informazioni testimoniali etc…). Il che significa che, come prassi molto diffusa, l’atto di comunicazione di notizia di reato è ridotto ad essere soltanto l’indice degli allegati.

Chi legge queste comunicazioni, per avere un quadro ricostruttivo dei fatti e della loro dinamica deve leggere tutti i verbali allegati e dalla sinergia di questi atti trarre le informazioni per ricostruire gli eventi ed i reati connessi che sono solo indicati numericamente nella epigrafe del testo della comunicazione stessa. Crediamo che vada svolta una riflessione sul punto se questa prassi sia corretta o meno a livello procedurale e sostanziale, e se l’evoluzione della dinamica di redazione di tale atto sia in linea con la  “ratio legis” del codice di procedura penale.

A nostro avviso, ma questo naturalmente è soltanto la nostra modesta opinione personale, la risposta questa domanda è: assolutamente no. Perché se andiamo ad esaminare con attenzione la dinamica della gerarchia degli atti di polizia giudiziaria, così come riportati dal codice di procedura penale, rileviamo in modo oggettivo che tale codice prevede una serie di atti specifici (per così dire “dinamici”) a cura della polizia giudiziaria attraverso i quali si esercita il potere/dovere di intervento e di indagine della medesima. In una evoluzione di medio livello di indagini di polizia giudiziaria, abbiamo realisticamente: un verbale di perquisizione, un verbale di sequestro, un verbale di accertamento urgente sui luoghi, un verbale fotografico, eventuali verbali di sommarie informazioni testimoniali e di tutti gli altri atti conseguenti all’accertamento di polizia giudiziaria per un caso concreto.

Alla fine, e riteniamo che questo debba accadere soltanto alla fine, la polizia giudiziaria redige l’atto riassuntivo della comunicazione di notizia di reato attraverso il quale informa il Pubblico Ministero dei fatti che essa P.G. ritiene che possano costituire reato. Il codice (art. 347 c.p.p) non prevede la redazione a cura della P.G. di un mero elenco bibliografico di singoli atti precedentemente creati, ma prevede che la polizia giudiziaria informi il Pubblico Ministero attraverso questo atto dei fatti-reato accertati (la P.G. “riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti”) e dunque, sempre a nostro modesto avviso, si tratta di un documento riassuntivo nel corpo del quale la P.G. riassume prima la dinamica dei fatti e poi va ad illustrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penalmente rilevante che intende denunciare, naturalmente poi integrando il tutto con gli atti redatti (“indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”).”