La Vas, le “piccole zone a livello locale” e il potere discrezionale delle amministrazioni

[22 Dicembre 2016]

Le autorità amministrative nei singoli Stati membri hanno un potere discrezionale di valutazione del rischio ambientale quando si tratta di esaminare piani o programmi che interessano “piccole zone a livello locale”.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea che – concordando con le opinioni dell’Avvocato Ue –  dà la sua interpretazione del nozione di “ piccole zone a livello locale” contenuta nella direttiva del 2001.

La controversia riguarda un intervento edilizio nella laguna di Venezia. Pur essendo stata svolta una valutazione dell’incidenza conformemente alla direttiva Habitat, le autorità italiane hanno escluso la Vas (Valutazione strategica ambientale), sia perché si tratterebbe di una piccola area a livello locale, sia perché l’intervento non avrebbe possibili effetti significativi sull’ambiente. Ma il Tar Veneto – giudice dinanzi al quale nasce la controversi e che solleva la questione in Corte UE – dubita che detta eccezione all’obbligo di Vas sia compatibile con l’elevato livello di tutela dell’ambiente sancito dal diritto dell’Unione. E si interroga sul significato di“piccola area a livello locale”. Dunque chiede alla Corte Ue se l’aggettivo “piccolo” debba essere interpretato solo come un criterio quantitativo o anche come un parametro qualitativo, riferito, per esempio, al minimo grado di delicatezza dell’ecosistema in quella certa area.  E chiede se una normativa nazionale come quella italiana sia compatibile con la direttiva Vas.

La normativa italiana, infatti sottrae alla Vas tutti i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici fino ai 40 ettari; i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici fino a 10 ettari, nonostante, in considerazione dei possibili effetti sui siti, sia già stata ritenuta necessaria una valutazione di incidenza ai sensi della direttiva Habitat.

La direttiva Vas ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente. Un “elevato livello di protezione” che non coincide con quello di “massimo livello di protezione possibile”, essendo, evidentemente, meno rigoroso. Il Tfue in materia ambientale, dunque, autorizza gli Stati membri a stabilire delle misure di protezione “rinforzate” rispetto alla direttiva.

Risulta, quindi ragionevole che per i piani e programmi che utilizzo piccole zone a livello locale, le autorità competenti degli Stati membri possano procedere a un esame preliminare discrezionale, per verificare se un certo piano o programma sia suscettibile di avere un’incidenza notevole sull’ambiente e, di conseguenza, in caso di risposta positiva, a imporre per tale piano o programma una valutazione ambientale.

Dunque, per “piccole zone a livello locale” deve intendersi quell’area definita con riferimento al dato oggettivo della superficie della zona interessata, a due condizioni. Ossia il piano o programma deve essere elaborato o adottato da un’autorità locale (in contrapposizione ad un’autorità regionale o nazionale) e la zona interessata deve rappresentare un’area piccola rispetto all’ambito territoriale complessivo facente capo all’autorità locale.