La normativa austriaca sulla Via non è compatibile con il diritto europeo

[14 Novembre 2014]

I cittadini interessati devono potersi opporre ad una decisione amministrativa che imponga di non sottoporre un progetto ad una Valutazione di impatto ambientale (Via), e devono poter sollevare, contro l’autorizzazione del progetto, l’obiezione che questo avrebbe dovuto essere sottoposto a Via.

Una normativa come quella austriaca, che nega questo diritto, non è compatibile con il diritto europeo: è quanto afferma l’avvocato generale europeo Juliane Kokott in riferimento alla contestazione dell’autorizzazione generale per la costruzione e l’esercizio di un centro commerciale avvenuta senza Via.

Secondo la convezione di Aarhus ossia la “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale” – firmata nella cittadina danese di Aarhus nel 1998, entrata in vigore nel 2001 – ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l’ambiente, individualmente o collettivamente, nell’interesse delle generazioni presenti e future. Ma per poter affermare tale diritto e adempiere tale obbligo i cittadini devono essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Convenzione riconosce la possibilità al cittadino e alle associazioni di richiedere le informazioni ambientali alle autorità che le detengono, dando loro anche la possibilità di partecipare alle procedure decisionali su progetti e programmi che hanno un impatto ambientale.

La Convenzione si fonda, infatti, sulla convinzione che una diffusa conoscenza dei dati ambientali, una concreta partecipazione ai processi decisionali possano consentire il miglioramento qualitativo delle decisioni delle autorità rafforzandone l’efficacia. Ma possano anche contribuire a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali consentendoli di esprimere le proprie preoccupazioni.

La direttiva europea Via recepisce questa filosofia tanto che garantisce la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale. Nel momento in cui un progetto deve essere sottoposto a Via, la direttiva conferisce agli interessati determinati diritti.

Soprattutto, sono legittimati a essere informati sulle conseguenze ambientali del progetto in questione e, in tale ambito, a prendere posizione al riguardo. Inoltre, i risultati della partecipazione del pubblico devono essere presi in considerazione in occasione della decisione sul progetto e le informazioni più importanti in merito alla decisione sul progetto devono essere rese accessibili al pubblico. Tali diritti non sono fini a se stessi. Da una parte, servono al miglioramento della decisione sul progetto, poiché essi possono migliorare il fondamento e la motivazione della decisione. D’altra parte, le informazioni raccolte e diffuse in tale procedimento permettono agli interessati di far valere ulteriori diritti sanciti nelle disposizioni sostanziali a tutela dell’ambiente, per esempio determinati valori limite per la qualità dell’aria. Tali informazioni permettono quantomeno agli interessati di prepararsi alle conseguenze ambientali del progetto, ad esempio migliorando l’isolamento acustico della propria casa.

È pertanto inammissibile interpretare la direttiva Via nel senso che all’obbligo di realizzare la valutazione non corrisponda un diritto del pubblico interessato che possa essere fatto valere in giudizio.

Dove il concetto di pubblico interessato ricomprende anche i vicini, i quali quando subiscono o quantomeno possono subire gli effetti dei processi decisionali, possono invocare l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale.