Prevenzione del danno ambientale, ancora difficoltà nell’attuazione della direttiva

[15 Aprile 2016]

Per conseguire l’obiettivo europeo della prevenzione dei danni ambientali in caso di minaccia imminente e della riparazione dei danni sono stati fatti dei passi avanti, ma ancora persistono molte difficoltà. È quanto emerge dalla seconda relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (2004/35/CE).

La relazione illustra l’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale tra il 2007 e il 2013. La direttiva riguarda i danni ambientali significativi: in linea con il principio “chi inquina paga”, secondo la direttiva l’operatore responsabile deve prendere le necessarie misure preventive o riparatrici e deve sostenere tutti i costi. La direttiva sulla responsabilità ambientale copre i danni alla biodiversità, (specie e habitat naturali protetti), all’acqua e al terreno e non i danni tradizionali (danni alla proprietà, pericolo di morte e lesioni personali o danni materiali.

La Commissione ha valutato l’attuazione e l’efficacia della direttiva nel tempo e ha concluso che la direttiva ha migliorato la prevenzione e la riparazione del danno ambientale in misura limitata rispetto alla situazione precedente il suo recepimento. In particolare, la direttiva ha rafforzato il principio “chi inquina paga” (evitando così costi significativi a carico delle finanze pubbliche), attuando la responsabilità oggettiva per danno ambientale in tutta l’Ue e rafforzando gli standard di riparazione per ripristinare le risorse naturali danneggiate, in particolare per danni alla biodiversità.

Ma ha anche sottolineato che la direttiva non ha ancora realizzato il suo potenziale. Complice la variabilità tra gli Stati membri nel recepimento e nell’applicazione della direttiva.

A prescindere dal fatto che molti Stati hanno recepito la direttiva in ritardo (solo a partire dalla metà del 2010 la direttiva è stata pienamente recepita da tutti i 27 Stati membri), l’efficacia della direttiva varia in modo significativo, dato che è stata attuata in modo molto diverso nei vari Stati membri. In parte ciò è dovuto alla struttura-quadro della direttiva che prevede una serie di eccezioni, opzioni e flessibilità. Caratteristiche che agevolano l’eterogeneità delle legislazioni nazionali.

Per quanto riguarda l’attuazione, tra l’aprile 2007 e l’aprile 2013 gli Stati membri hanno segnalato circa 1 245 casi confermati di danno ambientale. Un numero di casi che varia considerevolmente tra gli Stati membri. Due Stati rappresentano oltre l’86% di tutti i casi di danno segnalati (Ungheria: 563 casi, Polonia: 506) e sei hanno segnalato la maggior parte dei casi residui (Germania (60), Grecia (40), Italia (17) , Lettonia, Spagna e Regno Unito). Undici Stati membri non hanno segnalato alcun caso di danno ambientale in relazione alla direttiva dal 2007 in poi, forse perché affrontano i casi esclusivamente nell’ambito del sistema nazionale.

Inoltre, la presenza di un numero elevato di casi in uno Stato non significa necessariamente che esso applichi la direttiva sulla responsabilità ambientale in modo più stringente di quanto richiesto. Tale divergenza può essere spiegata dai diversi ordinamenti giuridici e dalle diverse tradizioni giuridiche (in particolare se le normative preesistenti sono state abrogate o meno), da eventuali differenze che contraddistinguono lo stato dell’ambiente e dalle diverse interpretazioni dei termini e dei concetti fondamentali, come illustrato di seguito.

Secondo la Commissione il maggiore utilizzo della direttiva è spesso dovuto: all’uso di registri dei casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale; alle maggiori opportunità a disposizione delle parti interessate di formulare le loro osservazioni e impegnarsi con le autorità competenti; all’obbligo che incombe in via accessoria alle autorità competenti di effettuare azioni preventive e correttive qualora gli operatori non fossero in grado di farlo; a un grado più elevato di consapevolezza circa la direttiva sulla responsabilità ambientale da parte del pubblico e dei portatori d’interesse, in particolare gli operatori.

Per questo sottolinea che occorre impegnarsi per migliorare la base di conoscenze in merito all’effettivo impatto della direttiva sulla responsabilità ambientale, sia sull’ambiente sia sui portatori d’interesse. Per farlo, occorre migliorare la raccolta di dati sui casi connessi alla direttiva. Risultati utili deriverebbero anche dall’allineamento delle soluzioni nazionali (su questioni quali: modelli relativi alla riparazione dei danni, analisi dei rischi, calcolo della copertura assicurativa ecc.), in quanto le banche dati disponibili potranno essere utilizzate per rafforzare le garanzie finanziarie (offrendo prodotti più mirati), migliorare i regimi di gestione del rischio delle imprese e aumentare le conoscenze di operatori e portatori d’interesse in causa, comprese le autorità responsabili per la riduzione dei danni.

Cosa ancora più importante, si potrebbero prendere provvedimenti per rafforzare la capacità amministrativa e promuovere strumenti di sostegno per l’attuazione. Inoltre, lo sviluppo di efficaci controlli regolamentari raccomandato negli orientamenti per legiferare meglio dovrebbe assicurare una valutazione più solida e definitiva della direttiva in futuro.