Entreranno in vigore tra 15 giorni le linee guida, 24 mesi di tempo per adeguarsi

Raccolta differenziata, pubblicato il decreto per la misurazione puntuale dei rifiuti

Non sempre la tariffazione puntuale ha portato però a risultati positivi: la proliferazione di discariche abusive sul territorio, ad esempio

[23 Maggio 2017]

Il decreto ministeriale sulla tariffa puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri: entrerà in vigore fra 15 giorni, ma lascia il tempo (24 mesi dall’entrata in vigore) ai Comuni che già utilizzano un sistema di misurazione puntuale di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Il decreto definisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio. Ha come obiettivo quello di fornire ai comuni criteri omogenei con i quali effettuare la misurazione, al fine di superare eventuali differenze territoriali.

Quindi definisce i sistemi di identificazione delle utenze; il peso e/o il volume come grandezze caratteristiche oggetto della misurazione; i flussi e/o le frazioni di rifiuti oggetto della misurazione; le infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per la misurazione; la modalità in cui la misurazione deve avvenire; la gestione dei dati raccolti. In altre parole, definisce una serie di criteri che sono alla base della determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti, parte che deve essere calcolata tenendo conto della effettiva produzione dei rifiuti della singola utenza.

L’identificazione delle utenze avviene mediante l’assegnazione di un codice personale ed univoco. Avviene in modalità diretta attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, oppure mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento come ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico. Per utenza il legislatore intende una “unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»” E per utenza aggregata “il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza”.

Tutto questo perché i sistemi di misurazione puntuale devono consentire non solo di identificare l’utenza, ma anche registrare il numero dei conferimenti e quindi misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta.

Il requisito minimo per la realizzazione del sistema di misurazione puntuale è il peso o il volume della quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) – ossia il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301) – conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. A questo i comuni possono affiancare la misurazione di altre frazione o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta. Inoltre, per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi dai Rur il decreto ammette l’adozione di sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

Per quanto riguarda i sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, il decreto chiarisce che sono integrativi rispetto a criteri per la misurazione puntuale.

In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, o al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l’utenza per la quale e’ stato svolto il servizio di ritiro viene identificata, ossia viene registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

Le disposizioni del decreto se pur risultano apprezzabili dato che tentano di riavvicina le legislazioni e le pratiche territoriali, aprono le porte a ulteriori perplessità.

La presenza di numerosi elementi presunti nel calcolo della tariffa (quali la pesatura indiretta e l’adozione di un sistema vuoto per pieno, la possibilità di gestire utenze aggregate e di riparto in modo presunto dei rifiuti tra le singole utenze che le compongono, la legittimazione di una quota variabile, legata a un numero minimo di svuotamenti addebitati, il prelievo, comunque dovuto – anche se per una quota rilevante – nel caso di mancato utilizzo del servizio) finiscono per attenuare il carattere corrispettivo che la tariffa dovrebbe avere. Non solo, l’esperienza di alcuni comuni che hanno praticato il sistema della tariffa puntuale ha portato risultati non molto positivi: una cattiva qualità del raccolto e soprattutto un territorio puntellato di discariche abusive.