Referendum costituzionale: Legambiente non si schiera

Ma organizza confronti con esponenti del Sì e del No. Gli appunti per discutere

[24 Ottobre 2016]

Le ultime due riunioni dell’assemblea dei delegati di Legambiente si è  discusso anche di referendum costituzionale e, su proposta della presidenza, il Cigno Verde ha deliberato in maniera unanime di non aderire come associazione a nessuno dei due comitati referendari ed invece di svolgere un ruolo di informazione e discussione nel merito dei vari punti.

«La scelta è di non schierarsi dunque ma di mettersi a disposizione come rete territoriale per organizzare ed ospitare confronti pubblici – dicono a Legambiente –  Iniziative ed incontri che proprio perché “non di parte”
avranno il compito di chiarire dubbi Ne abbiamo peraltro discusso anche con Alfiero Grandi e Alfonso Gianni
del Comitato per il No che hanno apprezzato questa nostra disponibilità rimarcando proprio come il livello informativo territoriale sia quello più utile, ma più debole, per contribuire alla consapevolezza tra i cittadini che andranno al voto. Siamo fermamente convinti che sia il modo migliore per svolgere la nostra funzione di movimento di cittadini, impegnati sui temi della difesa ambientale, senza schiacciare l’associazione su una posizione che non terrebbe conto delle diversità di opinioni interne nè della nostra natura organizzativa».

A livello nazionale, Legambiente promuoverà incontri pubblici, a cominciare da quello del  7 novembre a Roma, nella sede nazionale dell’associazione, che vedrà confrontarsi due costituzionalisti che sul tema hanno visioni opposte: Roberta Calvano, dell’università La Sapienza – Roma, e Giulio M. Salerno, dell’università di Macerata. In quella occasione sarà nostra ospite del Cigno Verde anche  Luciana Castellina.

Intanto il nazionale di Legambiente ha inviato a tutti i regionali e i circoli territoriali la traccia su cui verranno organizzati gli incontri in tutta Italia. Eccola:

 

Referendum costituzionale: appunti per discutere

Il 4 dicembre 2016 saremo chiamati a votare per il referendum costituzionale. La quantità e significatività delle modifiche (ben 47 articoli) definiscono una materia complessa e con ricadute controverse.

Come Legambiente vogliamo promuovere e offrire occasioni di approfondimento perché aumenti la consapevolezza circa il merito delle modifiche proposte, avendo l’ambizione di sottrarci agli slogan propagandistici. Riteniamo necessario occuparcene perché la Costituzione è il patto fondante della nostra Repubblica e, in quanto associazione che opera in tanti settori della società italiana, non possiamo disinteressarcene. Inoltre, la modifica del Titolo V, insieme alla radicale riforma della composizione e del ruolo Senato, ha ripercussioni dirette in campo ambientale, energetico, infrastrutturale.

SULLE MODIFICHE

L’esperienza degli ultimi 15 anni, dopo che la Legge costituzionale 3/2001 ha ridefinito le competenze tra Stato e Regioni puntando, purtroppo, su un mero trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni più che su un vero impianto federalista, ci mostra un quadro frammentato e contraddittorio nei rapporti tra i diversi livelli istituzionali di cui hanno fatto le spese l’efficacia dell’azione amministrativa e di governo ed insieme la partecipazione dei cittadini. Ciò è avvenuto con particolare evidenza nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Tra i tanti esempi: la prevenzione del rischio idrogeologico, la sicurezza delle scuole, la gestione del ciclo dei rifiuti, le mancate bonifiche e depurazione, la gestione delle aree protette, i controlli ambientali, il consumo di suolo, la rigenerazione urbana. Abbiamo assistito troppo spesso a scelte condizionate da appetiti speculativi localistici a scapito dell’interesse pubblico, nonché al prevalere di una legislazione “arlecchino” disomogenea e confusa – per ogni Regione una normativa diversa da quelle di tutte le altre – anche in campi di rilevante interesse ambientale (basti pensare alle procedure autorizzative relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili). Invece, molto raramente si sono potuti apprezzare capacità programmatorie ed innovative, coinvolgimento e partecipazione dei cittadini nelle scelte politiche e territoriali, esercizio della responsabilità verso i propri territori così come era stato auspicato.

Le cause di ciò non possono essere solo imputate all’architettura istituzionale. Molto è dipeso da come la riforma è stata attuata, dalla debolezza e dalla bassa qualità della classe politica regionale e locale non all’altezza della sfida federalista, da governi nazionali che non hanno saputo e voluto coordinare, stimolare e fornire strumenti di indirizzo unitari ed efficaci. Più in generale dalla crisi della politica e dell’etica pubblica, per cui troppo spesso i partiti hanno lasciato spazio a veri e propri comitati d’affari, legati ad interessi di parte e di corto respiro. L’uso reciproco di alibi e ricorsi ha avuto il sopravvento sulla “leale collaborazione istituzionale” guidata dalla lungimiranza politica e amministrativa.

Dunque la nuova modifica del Titolo V da una parte risponde a un’esigenza reale, sentita anche da chi come Legambiente tutela un bene unitario e indivisibile qual è l’ambiente ma, dall’altra, è tutto da valutare se le modifiche proposte siano davvero utili a costruire una governance unitaria capace di garantire lungimiranza alla gestione del bene comune ed efficace in campo ambientale, energetico, infrastrutturale, che sappia rispettare e valorizzare le risorse e le comunità locali, nel contesto europeo e nella prospettiva di combattere i cambiamenti climatici e di puntare sulla qualità delle produzioni, dei servizi, dei territori.

Le modifiche costituzionali oggetto di Referendum rispondono a questa esigenza?

Alcune considerazioni e interrogativi:

1) Le modifiche al Titolo V prevedono che le materie “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto” siano di esclusiva competenza dello Stato. Inoltre, è prevista la clausola “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. E’ previsto quindi un accentramento delle politiche ambientali, energetiche e infrastrutturali che al momento non sembra controbilanciato da un quadro legislativo che garantisca la partecipazione democratica dei cittadini e della società civile organizzata nelle scelte che saranno compiute in tali ambiti e che ricadranno sui territori. Per esempio: in un Paese come il nostro dove ad oggi ancora non c’è una normativa nazionale che preveda forme strutturate di “dibattito pubblico” e dunque di partecipazione dei cittadini per tutte le grandi scelte infrastrutturali, chi e cosa garantisce una coerente definizione e implementazione della nozione di “interesse nazionale”? Come si compenetra e bilancia con l’interesse dei territori? Come partecipano i cittadini? Quali condizioni o procedure sono in campo perché le decisioni siano condivise?

2) Sicuramente non si può far coincidere la partecipazione dei territori e dei cittadini con la forza del ruolo decisionale (opposizione) che hanno a Costituzione vigente gli enti locali, in particolare le Regioni. In questi anni però è stato possibile, sollecitando la mobilitazione dei cittadini, agire territorialmente per fare pressione sugli enti territoriali al fine di opporsi, bloccare, modificare scelte produttive e infrastrutturali del Governo non condivisibili. Uno degli esempi è dato dal ruolo svolto da numerose Regioni sulla questione delle trivelle, che ha portato a significative modifiche dello “SbloccaItalia”, proprio rivendicando l’obbligo dell’intesa tra Stato e Regioni. Per Legambiente, che punta sempre di più sull’agire diffuso sui territori, l’accentramento verso lo Stato e il Governo, e quindi l’allontanamento del luogo della decisione dal territorio e la diminuzione degli interlocutori su e con cui poter agire, modifica i processi partecipativi? All’associazionismo e all’attivismo locale sorto in questi anni, che hanno fatto aumentare, pur con luci e ombre, il protagonismo dei territori, quali spazi rimarrebbero?

3) Rimangono le Regioni (e le Province) a Statuto speciale che godono di forme particolari di autonomia. Per le materie di esclusiva competenza dello Stato, c’è il rischio che le stesse materie siano regolate in modo diverso tra territori delle Regioni a statuto speciale e ordinario? Si prevede che alle Regioni a statuto ordinario possano essere date ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (anche su loro richiesta) su diverse materie di competenza statale tra cui: “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; governo del territorio” purché “la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”. Questa condizione rischia di introdurre discriminazioni e ulteriori differenze territoriali tra le Regioni più o meno ricche? Come si configura, a questo punto, il ruolo dello Stato che cambia a seconda delle Regioni?

4) Che fine fa la sostanza del “principio di leale collaborazione” quando, e se, gli enti locali e le Regioni, in particolare quelle più piccole e meno rappresentate, non potendo partecipare al processo decisionale si vedranno imporre dal Governo scelte che ricadono sul proprio territorio? Con quale principio potrà essere sostituito? Che garanzie offrirebbe la Costituzione? Attraverso quali misure e procedure si può garantire la partecipazione al processo decisionale?

5) Si prevede il Senato a vocazione territoriale, composto da consiglieri regionali e sindaci che decadono da senatori con la cessazione della carica elettiva. Quindi un Senato a rinnovo costante e presumibilmente a maggioranza variabile. Ora, a parte il tema democraticamente rilevante legato ai criteri non chiarissimi di scelta dei nuovi Senatori (nominati? eletti?), si pone un’ulteriore domanda: qualora una legge dovesse riguardare la realizzazione di un’opera su uno specifico territorio (attività petrolifera, inceneritore, deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, TAV, ecc…) e non ci fosse l’assenso dei Senatori rappresentanti i territori coinvolti, che succederebbe?

6) Le modifiche previste sulla partecipazione diretta dei cittadini sono:

a) Per le proposte di legge di iniziativa popolare: le firme da raccogliere passano da cinquantamila a centocinquantamila, i regolamenti parlamentari garantiscono però la definizione di tempi, forme e limiti affinché vengano discusse e deliberate.

b) Si introduce la possibilità di svolgere Referendum popolari propositivi e d’indirizzo e altre forme consultive la cui attuazione dovrebbe essere normata da una legge approvata dalle due Camere.

c) Per il Referendum abrogativo rimane la possibilità di chiederlo da parte di cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali ed è valido se partecipa al voto il 50% più uno degli elettori. Se la proposta viene avanzata da ottocentomila elettori – non più cinquecentomila – il referendum viene considerato valido se partecipa al voto la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati. Dunque da una parte viene fatto aumentare il numero di firme necessario a convocare un referendum, dall’altra – scelta del tutto condivisibile – viene significativamente abbassato il quorum necessario perché il referendum risulti valido. Ora, questo doppio cambiamento faciliterà nei fatti l’uso dello strumento referendario per tutti o invece rischia, con l’innalzamento del numero delle firme, di far sì che ne usufruiscano solo le realtà sociali e politiche particolarmente organizzate?