Regolamento sulle operazioni di dragaggio, ecco cosa cambia con le ultime modifiche normative

[7 Settembre 2016]

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della normativa sulla gestione del materiale di dragaggio dei siti di bonifica di interesse nazionale (Sin).

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il regolamento (decreto 172/2016) contenente le modalità e le norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei Sin. Entrerà in vigore il 21 settembre prossimo e attuerà la disposizione sui dragaggi contenuta nella legge in materia portuale (art. 5 bis legge 84 del 1994 e successive modifiche).

Il legislatore del 2012 e 2013 ha previsto, infatti, che il progetto relativo a operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste nei Sin sia approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) sotto il profilo tecnico-economico, e poi trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) ai fini dell’approvazione definitiva. Ha previsto che il progetto di dragaggio debba basarsi su tecniche idonee a evitare la dispersione del materiale, compreso l’eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento. Ha previsto che il Mattm, di concerto con il Mit, adotti con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere nei Sin dell’eventuale reimpiego dei materiali dragati.

Il nuovo regolamento attua tutto questo. Disciplina le modalità e le norme tecniche anche al fine del reimpiego dei materiali dragati. Predispone che tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione del sedimento, il trasporto, la collocazione finale siaono realizzate secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente circostante, e in particolare “escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e delle loro utilità, nonché eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale”.

Ma non disciplina le operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti. Così come non disciplina quelle operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale che non rispettano i requisiti di qualità stabiliti per l’utilizzo: esse restano sottoposte al regime dei rifiuti ( Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Il nuovo regolamento quali contenuti dovrà avere il progetto di dragaggio. Ossia i risultati della caratterizzazione dell’area da dragare, e quando necessario, i risultati della caratterizzazione del sito di reimpiego; l’individuazione dell’area da dragare mediante l’indicazione delle coordinate geografiche dei vertici che compongono l’area nel sistema di riferimento WGS84; le metodologie prescelte per l’intero processo di gestione del sedimento dragato o delle singole frazioni dello stesso, dal dragaggio fino alla collocazione o riutilizzo finali e il relativo cronoprogramma delle attività; i metodi e le misure previste per la mitigazione degli effetti attesi derivanti dalle modalità operative e gestionali prescelte; il piano di monitoraggio previsto per l’intero processo di movimentazione e gestione del sedimento; le modalità di verifica dei fondali dragati; il progetto di realizzazione di eventuali casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento destinate ad accogliere il sedimento dragato o le singole frazioni dello stesso; le modalità di gestione dei sedimenti dragati a terra.

Inoltre ai fini del reimpiego dei materiali dragati nell’ambito del corpo idrico di provenienza e per la relativa autorizzazione all’utilizzo degli stessi il progetto di dragaggio dovrà individuare l’idoneità dei sedimenti: a essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, o utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping; a essere impiegati a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata; a essere refluiti in strutture di contenimento.

La documentazione dovrà essere depositata su supporto informatico, contestualmente, presso gli uffici del Mit e Mattm. I due Ministeri hanno la facoltà di chiedere un’integrazione della documentazione, una verifica della sussistenza dei requisiti o un approfondimento d’indagine al proponente, una richiesta di parere agli enti e agenzie deputati al monitoraggio ambientale e sanitario. E ai fini del reimpiego dei sedimenti dragati e per la relativa autorizzazione all’utilizzo degli stessi in ambiente marino o terrestre, e fatte salve le eventuali competenze delle regioni, il Mattm può convocare un apposito tavolo tecnico.