Rifiuti o sottoprodotti? In Gazzetta ufficiale il decreto con i criteri indicativi

[16 Febbraio 2017]

Arrivano i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il relativo decreto che entrerà in vigore il 2 marzo prossimo.

Il provvedimento cerca di favorire e agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri. Così come cerca di assicurare maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto. Dove per rifiuto si deve intendere “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Mentre per sottoprodotto si deve intende qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutta una serie di condizioni.

Per essere sottoprodotto innanzi tutto la sostanza o l’oggetto deve derivare da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Deve sussistere la certezza che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso – o di un successivo – processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Inoltre, la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. E deve sussistere la piena legittimità dell’ulteriore utilizzo nel senso che la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Ai fini della qualificazione come sottoprodotto non solo devono sussistere tutte le condizioni, ma il detentore dovrà dimostrarle. L’interessato ha l’onere di fornire la prova che un determinato materiale abbia tutte le caratteristiche prescritte dal legislatore.

Con il decreto, dunque, viene fatta chiarezza su alcune modalità con cui il detentore può provare la sussistenza delle circostanze e delle condizioni generali che caratterizzano il sottoprodotto.

Ad esempio vengono forniti dettagli di come si possa dimostrare la certezza dell’utilizzo, nello stesso ciclo produttivo o in un altro; l’utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (definendo quello che è e non è normale pratica industriale); i requisiti di impiego e qualità ambientale. Vengono definiti i requisiti per il deposito, le movimentazione, i controlli e le ispezioni. E viene istituito un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti presso le Camere di commercio territorialmente competenti (la così detta piattaforma di scambio tra domanda e offerte). Il tutto per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti.

La disciplina relativa ai sottoprodotti ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti, per cui la mancanza della prova comporta che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l’intenzione di disfarsi ovvero dei rifiuti.