Stop delle attività industriali inquinanti, l’Ue formula le linee guida per la relazione

[6 Maggio 2014]

Arrivano le linee guida europee per la compilazione della relazione in caso di chiusura dell’attività industriale che comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. Sono state formulate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi allo scopo di chiarire concretamente il testo e la finalità della direttiva sulle emissioni inquinanti (direttiva 2010/75/UE). Dovrebbero consentire, infatti un’attuazione uniforme da parte degli stati membri, anche se non rappresentano un’interpretazione giuridicamente vincolante.

L’unico elemento vincolante rimane la direttiva che stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali. Il tutto per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto da tale attività, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e del principio della prevenzione. La direttiva disciplina le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l’attività industriale.

Fissa, dunque, norme intese a evitare oppure ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno e a impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. E questo anche in caso di cessazione definitiva dell’attività che comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose al fine di prevenire e affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di tali sostanze. A tale riguardo, l’elaborazione di una relazione di riferimento – prevista dalla direttiva all’articolo 22 secondo paragrafo

– rappresenta uno strumento chiave: potrà servire da base per effettuare un raffronto con lo stato di contaminazione al momento della cessazione definitiva delle attività.

Dunque, la relazione di riferimento deve fornire informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di determinate sostanze pericolose. Deve contenere almeno le informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; e se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.

Le linee guida, dunque, forniscono informazioni sulle disposizioni legislative riguardanti le relazioni di riferimento e illustrano una serie di elementi che dovranno essere trattati nella relazione. Ossia la determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento, la definizione delle ricognizioni di riferimento, e infine la definizione della strategia di campionamento e la redazione della relazione di riferimento.