Trasporto transfrontaliero di animali, quali sono le tutele Ue

[23 Aprile 2015]

Il trasporto degli animali al di là dei confini comunitari non determina la cessazione della disciplina Ue sulla protezione degli animali. Gli obblighi relativi agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione, nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo vanno infatti rispettati anche oltre i confini europei.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea interrogata sul tema dalla Corte amministrativa bavarese. La Corte è investita di una controversia tra l’impresa tedesca Zuchtvieh-Export GmbH e la città di Kempten (Germania). Quest’ultima, in qualità di autorità competente del luogo di partenza, ha negato lo sdoganamento di una partita di bovini che sarebbe stata oggetto di un trasporto su strada da Kempten fino ad Andijan (Uzbekistan) e ha preteso che la pianificazione del viaggio fosse modificata. La città di Kempten ha infatti ritenuto che il giornale di viaggio per tale tragitto di 7 000 km (attraverso la Polonia, la Bielorussia, la Russia e il Kazakhstan) non ottemperasse a quanto stabilito dal regolamento, in quanto esso non prevedeva alcun punto di riposo e di trasferimento per la parte del viaggio che si sarebbe svolta, durante circa 146 ore, nel territorio di paesi terzi tra le località di Brest (Bielorussia) e di Karaganda (Kazakhstan).

Per questo la Corte amministrativa bavarese chiede alla Corte di giustizia europea se gli obblighi relativi al giornale di viaggio e il potere dell’autorità competente di esigere, eventualmente, modifiche si applichino, nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso uno Stato terzo, anche alla parte del viaggio che si svolge all’esterno dell’Unione.

In Europa è il regolamento del 2005 che disciplina dettagliatamente la protezione degli animali durante il trasporto. Disciplina il trasporto degli animali vertebrati vivi qualora il trasporto sia effettuato in relazione con un’attività economica, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere.

Dunque, sulla considerazione che il benessere degli animali implica che i trasporti di lunga durata siano limitati nella misura del possibile, il regolamento introduce il giornale di viaggio elemento essenziale per l’autorizzazione al viaggio di equidi, bovini, ovini, caprini e suini. Dal giornale risulta la pianificazione del viaggio e il rispetto delle specifiche tecniche relative agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione nonché la durata dei periodi di viaggio e di riposo. Un giornale di viaggio realistico consente di ritenere che le disposizioni del regolamento sulla protezione degli animali siano rispettate, anche nella parte del viaggio che si svolge all’esterno dell’Unione.

Il regolamento non assoggetta, infatti, i trasporti di animali in partenza dal territorio dell’Unione e diretti verso paesi terzi a un regime particolare di autorizzazione, diverso da quello applicabile ai trasporti che si svolgono all’interno dell’Unione. L’organizzatore del lungo viaggio è tenuto, a tal fine, a trasmettere all’autorità competente del luogo di partenza una copia debitamente compilata del giornale di viaggio.

Quindi, nel caso di un lungo viaggio verso paesi terzi, il giornale di viaggio deve contenere le necessarie indicazioni relative agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo, tanto per la parte del viaggio che avrà luogo nel territorio dell’Unione, quanto per la parte che avrà luogo nel territorio di un paese terzo.

La Corte considera che, nell’ambito del controllo del giornale di viaggio l’autorità competente dispone di un certo margine di discrezionalità che le consente di tenere adeguatamente conto delle incertezze che comporta un viaggio di lunga durata una parte del quale si svolge nel territorio di un paese terzo.

L’autorità ha anche il diritto di esigere una modifica della pianificazione del trasporto che garantisca che quest’ultimo attraverserà un numero sufficiente di punti di riposo e di trasferimento, tale da permettere di ritenere che esso rispetterà i requisiti relativi agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione, nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo.