Un impianto può continuare la propria attività anche senza Via: ecco quando

[3 Dicembre 2013]

Aspettando il termine della procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale) l’attività di gestione di un impianto di depurazione può continuare, perchè legittimata della precedente autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Lo afferma il Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar) – con sentenza 28 novembre 2013, n. 1255 – in relazione all’impianto di depurazione di Cannobio, il quale depura gli scarichi civili e industriali di quattro Comuni con un bacino di utenza di circa 24.000 abitanti. La società gestrice ha ottenuto l’Aia e ne ha richiesto il rinnovo alla Provincia che ha trasmesso l’istanza, per competenza, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Verbania (Suap). Dunque è stata indetta una conferenza di servizi nel corso della quale la Provincia ha segnalato la necessità di verificare se l’impianto di depurazione di Cannobio dovesse essere sottoposto a Via dal momento che tratta rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.

Nonostante il gestore dell’impianto affermasse la non necessità della Via, il dirigente del Suap ha ritenuto che la procedura fosse necessaria. Ha poi dichiarato concluso il procedimento amministrativo dinanzi al proprio ufficio per il rinnovo dell’Aia e non ha autorizzato il rinnovo di quest’ultima.

Il gestore dell’impianto, quindi, ha chiesto che, “conseguentemente alla presentazione dell’istanza di Via, venga rilasciato nulla osta per il proseguimento dell’attività oggetto di Via nell’impianto di Cannobio, nel rispetto della precedente autorizzazione e fino al termine del procedimento autorizzativo”. Ma la Provincia ha negato il rilascio del nulla osta rilevando che la richiedente non ne necessita dal momento che già la legge autorizza il gestore a continuare l’attività sulla base della precedente autorizzazione nelle more del procedimento di rinnovo dell’Aia.

E’ il codice ambientale (Dlgs 152/2006) che disciplina l’Aia, il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni. Ed è sempre il codice che prevede la durata e il rinnovo ogni cinque anni dell’autorizzazione. Per il rinnovi, sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni. Mentre l’autorità deve esprimersi nei successivi centocinquanta giorni. Ma fino alla tale pronuncia, il gestore può continuare l’attività sulla base della precedente autorizzazione.

Quindi nelle more dell’espletamento della procedura di Via, non viene pregiudicato l’interesse sostanziale del gestore dell’impianto, perché la continuazione dell’attività è già consentito dalla legge, senza necessità di alcuna intermediazione autorizzativa dell’amministrazione.