Via, autorizzazioni precedenti non la escludono in caso di ampliamenti di impianti

[21 Novembre 2016]

Il progetto di aumento della capacità di trattamento dei rifiuti di un impianto di combustibili alternativi deve essere sottoposto a Via (Valutazione di impatto ambientale) anche se la legge nazionale considera la valutazione come realizzata in virtù di una precedente decisione.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea in riferimento alla domanda sollevata dal tribunale austriaco nell’ambito di una controversia tra il comune di Wiener Neustadt in Austria e la il governo del Land di Bassa Austria. Una controversia che ha per oggetto la legittimità della decisione con la quale il Land austriaco ha considerato che la gestione dell’impianto dovesse essere considerata autorizzata. Si tratta di un impianto di trattamento di combustibili alternativi, il quale trasforma rifiuti plastici riducendoli in piccoli frammenti fino ad ottenere un combustibile destinato all’industria cementifera. In tale impianto viene effettuato un trattamento fisico di rifiuti non pericolosi.

Nel 1986 e nel 1993, il sindaco di Wiener Neustadt ha accordato alcune autorizzazioni di gestione che consentono una capacità di trattamento pari a 9 990 tonnellate/anno. Successivamente, nel 2012 il governatore del Land di Bassa Austria ha autorizzato l’aumento della capacità massima di trattamento a 34 000 tonnellate/anno. Tale incremento di capacità avrebbe dovuto essere realizzato attraverso un potenziamento della linea esistente e la costruzione di un’ulteriore linea di trasformazione. L’autorizzazione, però è stata accordata senza la Via per il progetto di estensione.

Nel 2014 il mediatore per l’ambiente ha chiesto al governo del Land Bassa Austria di determinare se l’impianto dovesse essere sottoposto alla Via. Ma il governo ha risposto negativamente ritenendo che l’impianto fosse già autorizzato in virtù della legge sulla Via austriaca .

Secondo tale legge è da considerarsi giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione – adottata anche in violazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale –  nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento.

La Via è la valutazione che avviene sulla base della progettazione e ha l’obiettivo di verificare l’impatto sull’ambiente dell’opera progettata. Ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su vari fattori: fattori biotici – l’uomo, la flora e la fauna –, abiotici –il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale – e le reciproche integrazioni. Gli effetti di un progetto sull’ambiente vengono valutati per cercare di proteggere la salute umana, per contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, per provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema. Per tutto questo gli effetti del progetto devono essere valutati prima dell’autorizzazione dell’opera e ancora prima della sua realizzazione.

La direttiva Via (2011/92/UE) prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a Via non solo i progetti elencati in apposito elenco (allegato I), ma anche i progetti elencati in altro elenco (allegato II) qualora, all’esito della procedura di verifica, l’autorità competente determini che tali progetti possono causare effetti negativi significativi sull’ambiente.

Per giurisprudenza costante della Corte l’esclusione di un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva è subordinato a due condizioni. In primo luogo, il progetto deve essere adottato nei dettagli mediante un atto legislativo specifico. In secondo luogo, gli obiettivi di tale direttiva, incluso quello della disponibilità delle informazioni, devono essere raggiunti tramite la procedura legislativa La prima condizione comporta che l’atto legislativo presenti le stesse caratteristiche di un’autorizzazione. In particolare esso deve riconoscere al committente il diritto di realizzare il progetto e deve contenere, oltre a un’autorizzazione, tutti gli elementi rilevanti del progetto alla luce della Via, dopo che tali elementi sono stati presi in considerazione dal legislatore. L’atto legislativo deve quindi attestare che gli obiettivi della direttiva sono stati realizzati. Ciò non si verifica allorché l’atto non contiene gli elementi necessari per la Via di tale progetto.

La seconda condizione comporta che gli obiettivi della direttiva siano raggiunti attraverso la procedura legislativa. L’obiettivo essenziale della direttiva consiste nel garantire che, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti per i quali sia previsto un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una Via, “prima del rilascio dell’autorizzazione”.

Da ciò discende che il legislatore deve avere a sua disposizione, al momento dell’adozione del progetto, un’informazione sufficiente. A tal riguardo, le informazioni che il committente deve fornire contengono almeno una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensione, una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi, nonché i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente.

Se è vero che spetta al giudice nazionale determinare se tali condizioni siano state rispettate, tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari sembra che la disposizione normativa come quella austriaca non rispetti tali requisiti.